COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE VICARIO a carico del sig.MAZZEO FRANCESCO- collaboratore del C.R.E.R.

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE VICARIO a carico del sig.MAZZEO FRANCESCO- collaboratore del C.R.E.R. Con nota 3.4.2008 rep. N. 3941/669 pf 07-08/AM/en, il Procuratore Federale Vicario, Letta la nota inviata all’Ufficio dai Collaboratori della Procura, presenti presso lo Stadio Meazza di Milano in occasione della gara Inter-Torino del 9.12.2007, con la quale è stata segnalata, per gli eventuali provvedimenti di competenza, l’anomale presenza nella Tribuna d’Onore del predetto impianto sportivo del sig.Francesco Mazzeo, collaboratore del C.R.E.R., in possesso di un “pass” plastificato riportante la dicitura “Ispettore per la Sicurezza negli Stadio”; Esaminata la relazione del Collaboratore della Procura ed i documenti allegati, dalla quale è emerso anche per esplicita ammissione dell’incolpato: 1) la falsità del “pass” riportante la qualifica “Ispettore per la sicurezza negli Stadio”, trovato nella materiale disponibilità del sig.Francesco Mazzeo, tesserato F.I.G.C. quale collaboratore del C.R.E.R. L.N.D.; 2) la falsità della carta da lettera riportante il logo F.I.G.C., usata dal sig.Mazzeo per richiedere alla società Internazionale F.C. S.p.a. l’accredito di un posto in Tribuna Centrale per assistere alla gara Inter-Torino del 9.12.2007; 3) la realizzazione ad opera esclusiva del sig.Mazzeo, tanto del falso “pass”, quanto della falsa carta intestata F.I.G.C.; 4) l’uso fraudolento ad opera esclusiva del sig.Mazzeo del falso “pass”, al fine di accedere alla Tribuna d’Onore della Stadio Meazza di Milano, in occasione della gara Inter-Torino del 9.12.2007. Ritenuto, dunque, sulla base degli accertamenti eseguiti che il sig.Mazzeo Francesco, tesserato F.I.G.C. quale collaboratore del C.R.E.R., senza specifici incarichi, a far data dall’anno 2007, ha illegittimamente riprodotto il logo della F.I.G.C. al fine di formare, tanto un foglio di carta intestata apparentemente riconducibile alla F.I.G.C., quanto un falso “pass” con la dicitura “Ispettore per la Sicurezza negli Stadio”, per ottenere un accredito per assistere alla partita Inter-Torino del 9.12.2007 in Tribuna d’Onore dello stadio Meazza di Milano in occasione dell’anzidetta gara; Ritenuto altresì che la condotta ascrivibile al sig.Mazzeo appare gravemente lesiva dell’immagine e del buon nome della F.I.G.C., oltre che dei diritti di riproduzione del logo di quest’ultima; Ritenuto che i fatti come descritti integrino gli estremi della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S.; Visto l’art.32 comma 4 del C.G.S., Ha deferito a questa C.D. il predetto sig.FRANCESCO MAZZEO, collaboratore del C.R.E.R., perché risponda della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere, in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva, realizzato tanto un foglio di carta intestata abusivamente, riproducente il logo F.I.G.C. e solo apparentemente a quest’ultima riconducibile, quanto un “pass”, anch’esso abusivamente riproducente il logo F.I.G.C. ed attestante falsamente la funzione di “Ispettore per la Sicurezza negli Stadio”, nonché per avere, attraverso l’uso dei predetti mezzi indebiti, ottenuto l’accredito per un posto nella Tribuna d’Onore dello Stadio Meazza di Milano, in occasione della gara Inter-Torino del 9.12.2008: Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, Iil sig.MAZZEO ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente, informa di essersi accordato con il sig.MAZZEO, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta che, tenuto conto della sanzione base di 3 anni di inibizione, chiede venga inflitta nella misura ridotta di 2 anni di inibizione. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - visti gli artt. 19 e 23 del C.G.S., - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione indicata, con ordinanza non impugnabile ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.MAZZEO FRANCESCO l’inibizione per 2 anni. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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