COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – TORNEO DI BIZZANO RECLAMO PROPOSTO DA RAVENNA CALCIO s.r.l. avverso squalifica al 29.5.2008 calc.DREI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 43 dell’8.5.2008 gara RUSSI – RAVENNA dell’1.5.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - TORNEO DI BIZZANO RECLAMO PROPOSTO DA RAVENNA CALCIO s.r.l. avverso squalifica al 29.5.2008 calc.DREI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 43 dell’8.5.2008 gara RUSSI – RAVENNA dell’1.5.2008 Il RAVENNA CALCIO s.r.l. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che ad essere stato espulso all’inizio del secondo tempo è stato il calc.DE PIZZO LUCA e non il calc.DREI MATTEO che, al momento del deplorevole accadimento, si trovava seduto sulla panchina, dopo essere stato sostituito dal nostro allenatore, che conferma con l’allegata dichiarazione”. Chiede che la sanzione venga comminata al calc.DE PIZZO, quale responsabile del comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, e l’annullamento della squalifica a carico del calc.DREI. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha rilasciato supplemento in cui riconosce che il calciatore espulso al 9° minuto del secondo tempo sia stato il calc.DE PIZZO LUCA (n. 4) e non il calc.DREI MATTEO (n. 9), - d e l i b e r a - di annullare la squalifica al 29.5.2008 del calc.DREI MATTEO e di ritornare gli atti al G.S. di Ravenna per quanto di competenza. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it