COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO F.C. avverso squalifica al 22.5.2009 all.GIAMBI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 45 del 22.5.2008 gara BORGOROSSO – FONTANELICE del 17.5.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°49 del 11/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.S.BORGOROSSO F.C. avverso squalifica al 22.5.2009 all.GIAMBI GIOVANNI delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 45 del 22.5.2008 gara BORGOROSSO – FONTANELICE del 17.5.2008 L’A.S.BORGOROSSO F.C., della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il direttore di gara espelleva l’all.GIAMBI dopo una contenuta e civile protesta (faceva notare la posizione regolare del proprio giocatore). L’arbitro si dirigeva verso la panchina e lo allontanava in maniera poco consona e con gesti plateali. Solo dopo il nostro allenatore proferiva frasi offensive non minacciose nei confronto dell’arbitro, senza in alcun modo appoggiarsi e spingere l’arbitro come da referto, inoltre non ha mai raggiunto l’arbitro, né tantomeno stato aiutato dai giocatori ad uscire dal campo”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che l’all.GIAMBI, allontanato al 10° minuto del secondo tempo per avergli rivolto offese, al momento della comunicazione del provvedimento, gli si avvicinava e, appoggiandosi petto contro petto, spingeva, senza comunque farlo indietreggiare, rivolgendogli nel contempo frasi offensive e gravemente minacciose, venendo poi allontanato a forza da due suoi giocatori; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dall’all.GIAMBI, possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta dallo stesso, d e l i b e r a - di ridurre al 31.12.2008 la squalifica dell’all.GIAMBI GIOVANNI. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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