COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.ra CONTI NADIA, Presidente ASD STUDIO 4 e ASD STUDIO 4 – Campinato Calcio a Cinque – Serie C

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°50 del 19/06/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.ra CONTI NADIA, Presidente ASD STUDIO 4 e ASD STUDIO 4 – Campinato Calcio a Cinque – Serie C Con nota 16.5.2008 prot. 4746/874 pf 07-08/SS/en, il Vice Procuratore Federale, - esaminati gli atti trasmessi dal Settore Tecnico – F.I.G.C. relativi al sig.Dall’Olio Roberto, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 30029), per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari; - rilevato che dalla documentazione in atti risulta che l’allenatore sig.Dall’Olio Roberto, tesserato nella stagione sportiva 2007/2008 quale allenatore dell’ASD Bologna FF, partecipante al campionato di Serie B girone A di Calcio a 5, dopo essere stato esonerato dalla soc.Bologna FF partecipante al campionato Serie B girone A, a far data dal 9.10.2007, a seguito di esonero ha svolto attività quale dirigente accompagnatore (vedi distinta di gara Osteria Grande-ASD Studio 4 del 15.12.2007) per la soc.ASD Studio 4 Bologna, partecipante al campionato di Serie C 1 di Calcio a cinque; - ritenuto che la condotta posta in essere dal sig.Dall’Olio Roberto integri la violazione di cui agli artt.1 comma 1 CGS, 35 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 4 delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto attività quale dirigente ASD Studio 4 Bologna, pur essendo tesserato per altra società nella stagione sportiva 2007/2008, per il quale si provvede con autonomo atto al deferimento alla Commissione Disciplinare presso il Settoe Tecnico; - considerato peraltro che nei fatti si configura la responsabilità del Presidente della società ASD Studio 4 Bologna sig.ra Nadia Conti, la quale ha permesso la suddetta violazione ai sensi di quanto disposto dal’’art.1 comma 1 del CGS, in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F., nonché della società ASD Studio 4 Bologna, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell’art.4 comma 1 CGS; - visto l'art.32 comma 4 del C.G.S. ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - la sig.ra NADIA CONTI della violazione ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per quanto descritto nella parte motiva; - la soc.A.S.D.STUDIO 4 Bologna, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, la sig.ra CONTI ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale dichiara, fra l’altro, che “verso la fine del mese di novembre abbiamo richiesto ed ottenuto dal C.R.E.R. il tesseramento come dirigente del sig.Dall’Olio Roberto, come da allegato, pensando che nulla interferisse con il suo precedente tesseramento da allenatore per una società partecipante al Campionato Nazionale. In effetti ha partecipato alla gara Osteria Grande – ASD STUDIO 4 in qualità di dirigente accompagnatore, in quanto la persona preposta era assente. Purtroppo ignari dell’esatta regolamentazione in merito, abbiamo agito in buona fede, credendo di non violare alcuna norma. Siamo una società sportiva giovane, nata nel 2003, in continua crescita e sviluppo, siamo consapevoli di aver commesso un errore, ma comunque in buona fede e solamente per ignoranza, che sappiamo non ammessa. Ci rimettiamo quindi al vostro giudizio”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.PAOLA D’ORSOGNA, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità della sig.ra CONTI NADIA, in ordine all'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per quanto descritto nella parte motiva, e, conseguentemente, della soc.A.S.D.STUDIO 4 Bologna, a titolo di responsabilità diretta, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., con la inibizione per mesi 4 per la sig.ra CONTI NADIA e l’ammenda di € 500 per l’ASD STUDIO 4. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti le argomentazioni svolte dalla sig.ra CONTI NADIA; - valutato che il comportamento messo in atto dalla sig.ra CONTI NADIA integri la violazione dell'art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art.38 comma 4 delle N.O.I.F, con conseguentemente responsabilità diretta dell’ASD STUDIO 4, per la condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente, ai sensi dell'art.4 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : alla sig.CONTI NADIA la inibizione per mesi 3 ed all’ASD STUDIO 4 l’ammenda di € 250. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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