COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 del 06/09/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RIUNIONE DEL 3 SETTEMBRE 2007 Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.). CALCIO A CINQUE – TORNEO TRICOLORE 2 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GAETANO VINCENZO – tess.ISOL LIVEL avverso squalifica al 20.6.2012 delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 45 del 20.6.2007 gara N.C.R. – ISOL LIVEL del 14.6.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°10 del 06/09/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RIUNIONE DEL 3 SETTEMBRE 2007
Commissione composta dai signori: BONFIGLIOLI (Presidente), DAL FIUME e FERRARI (Componenti); CAVALLINI (A.I.A.).
CALCIO A CINQUE – TORNEO TRICOLORE
2 RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. GAETANO VINCENZO – tess.ISOL LIVEL
avverso squalifica al 20.6.2012
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 45 del 20.6.2007
gara N.C.R. – ISOL LIVEL del 14.6.2007
Il calc.GAETANO VINCENZO, che è stato sentito nel corso dell’odierno dibattimento, ricorre avverso il sopra indicato
provvedimento sostenendo che “non corrisponde al vero ed è frutto di palese errore, l’assunto arbitrale che GAETANO
VINCENZO avrebbe colpito con un pugno sullo zigomo destro lo stesso direttore di gara”, anzi “è fatto acclarato che
egli, in tutte le maniere, ha cercato di sedare gli animi, animi accesi a seguito della condotta arbitrale sicuramente non
all’altezza della situazione”. “Nemmeno corrispondente al vero l’assunto arbitrale che, una volta sospesa la partita, il
reclamante avrebbe aggredito, insieme ad altri, l’arbitro”. Ammette di avere avuto una discussione animata con
l’arbitro, comunque senza mai avergli messo le mani addosso, aggiungendo che “durante la rissa, spinto da altri,
possa essersi appoggiato involontariamente all’arbitro con i gomiti”. Allega una dichiarazione di un calciatore della
squadra avversaria che lo scagiona dagli addebiti mossigli, affermando che altri calciatori avversari confermerebbero
tale asserto e chiede “.l’annullamento della decisione impugnata o come meglio la sanzione di inibizione a tutto il
30.6.2012”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario,
ribadendo che al 22° minuto del secondo tempo, dopo una decisione tecnica, il calc.GAETANO VINCENZO, capitano
della ISOL LIVEL, avvicinatoglisi, lo colpiva con un violento pugno alle zigomo destro, procurandogli forte dolore e che
dopo alcuni secondi decretava, col triplice fischio, la sospensione della gara;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e,
quindi, le decisioni assunte in primo grado;
- valutata altresì l’indubbia influenza avuta dal comportamento del calc.GAETANO VINCENZO in ordine
agli immediati successivi accadimenti (entrata sul terreno di gioco di una persona estranea che colpiva l’arbitro con un
violento pugno al naso, procurando acuto dolore; aggressione da parte di calciatori della ISOL LIVEL all’arbitro, che
veniva sbattuto con forza contro la rete di recinzione e colpito con calci e pugni; dall’esterno della recinzione l’arbitro
veniva trattenuto per la maglia e colpito con calci e ginocchiate alla schiena da parte di un dirigente della ISOL LIVEL
precedentemente, in corso di gara, allontanato dal terreno di gioco) in relazione ai quali i sanitari dell’ambulanza
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sopraggiunta decidevano di accompagnarlo al Pronto Soccorso dell’Ospedale S.Maria Nuova di Reggio Emilia, ove gli
venivano riscontrate diverse altrazioni dello stato generale, come a certificati esibiti in questa sede;
- visti gli artt. 19 e 35 comma 1 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.6.2012 del calc.GAETANO VINCENZO.
Dispone per l’incameramento della tassa versata per € 65 e per la restituzione di € 65 versati in
eccedenza.
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