COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 DEL 17.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. LACERRA GIUSEPPE, dirigente MILAN CLUB U.S.PARMENSE, e MILAN CLUB U.S.PARMENSE-Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°10 DEL 17.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig. LACERRA GIUSEPPE, dirigente MILAN CLUB U.S.PARMENSE, e MILAN CLUB U.S.PARMENSE-Settore Giovanile e Scolastico Con nota 23.7.2008 prot. 404/1412 pf 07-08/SS/bID, il Vice Procuratore Federale, Letti gli atti trasmessi alla Procura Federale dalla Direzione del Settore Tecnico Federale relativi alla richiesta di accertamenti in merito alla riferita condotta dell'allenatore MAINI Roberto, che, nel corso della stagione sportiva 2007-2008 starebbe operando quale allenatore per la società Colorno (PR) militante nel campionato di promozione -girone A- e per la società Milan Club Parmense militante nel campionato Esordienti '95. Esaminati gli atti di indagine assunti dal Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi da dove è emerso che effettivamente, il signor MAINI Roberto, ha svolto nella predetta stagione sportiva, Ie mansioni di allenatore oltre che per la Società ACD Colorno per la quale risulta tesserato, anche per la società Milan Club Parmense, come risulta dalle distinte giocatori allegate ai rapporti di gara del Torneo Bruno Mora, categoria Esordienti, organizzato dal Comitato Provinciale della F.I.G.C. di Parma, partite disputate nel campo Comunale di Lentigione (PR): il giorno 8 maggio 2008 Milan Club - Futura; il giorno 27 maggio 2008, Milan Club - Falk; rilevato, in particolare, che in entrambe Ie gare il dirigente accompagnatore della società Milan Club Parmense, signor LACERRA Giuseppe, che aveva firmato in calce la distinta di gara, aveva consentito al signor Maini di svolgere Ie mansioni di allenatore, pur conoscendo la sua posizione di tesserato per altra Società; ritenuto che la condotta posta in essere dal signor LACERRA Giuseppe, integri la violazione di cui all'art. 1, comma 1 in riferimento anche dell'art. 38 comma 4 N.O.I.F. e 38 comma 1 Regolamento Settore Tecnico per aver consentito al signor Maini Roberto, tesserato come allenatore per la società ASD Colorno per la quale risulta tesserato, di operare come allenatore anche per la società Milan Club Parmense, categoria Esordienti '95, in due distinte gare del Torneo Bruno Mora disputate il giorno 8 e 27 maggio 2008; mentre per quanto riguarda la posizione di Roberto Maini si procede con autonomo atto di deferimento presso la Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico. rilevata Ia responsabilità oggettiva della società Milan Club Parmense, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del C.G.S., per quanta addebitato ai propri tesserati; , visto I'art. 32 comma 4 del C.G.S. -- - - .-.--... --- ~ _._',.- .....•. _~_. ----- •.. ---- - -- Ha deferito a questa C.D. Ie parti in indirizzo, perchè rispondano: - il sig.LACERRA GIUSEPPE della violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), per aver consentito di operare come allenatore al sig.Maini Roberto, cosi come descritto nella parte motiva; - la società MILAN CLUB PARMENSE della violazione dell'art. 4 comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antisportiva ascritta ai propri tesserati. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, nulla è pervenuto dalle stesse. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare le responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 del sig.LACERRA GIUSEPPE e con l’ammenda di € 400 a carico della società MILAN CLUB U.S.PARMENSE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.LACERRA GIUSEPPE, integri la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., per la condotta antiregolamentare posta in essere dal sig.Roberto Maini, con conseguente responsabilità oggettiva della società MILAN CLUB U.S.PARMENSE, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio dirigente, - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al sig.LACERRA GIUSEPPE, dirigente della società MILAN CLUB U.S.PARMENSE l’inibizione per 3 mesi ed alla società MILAN CLUB U.S.PARMENSE l’ammenda di € 400.
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