COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. CONVENTI ACHILLE, Presidente A.S.W.PAESANTI GORINO, BIOLCATI RINALDI CLAUDIO, Presidente dell’A.S.VACCOLINO, e A.S.D.W.PAESANTI GORINO-II^ categoria e A.S.D.VACCOLINO-III^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. CONVENTI ACHILLE, Presidente A.S.W.PAESANTI GORINO, BIOLCATI RINALDI CLAUDIO, Presidente dell’A.S.VACCOLINO, e A.S.D.W.PAESANTI GORINO-II^ categoria e A.S.D.VACCOLINO-III^ categoria
Con nota 23.7.2008 prot. 423/1385 pf 07-08/SS/bpl, il Vice Procuratore Federale,
- VISTA la segnalazione della Associazione Italiana Allenatori Calcio con la quale e state denunciato il comportamento antisportivo dell'allenatore Tamburini Massimo che nel corso della stagione sportiva 2006-2007, dopo essere state esonerato dalla A.S.W. PAESANTI GORINO partecipante al campionato di seconda categoria girone 0 emiliano, avrebbe svolto la attività di allenatore per la società A.S. VACCOLINO in violazione del disposto di cui all'art.38 del regolamento Settore Tecnico;
ACQUISITA la documentazione allegata alla relazione dell'Ufficio Indagini;
ACQUISITA copia del foglio censimento 2006-2007 e 2007-2008 della A.S.W. PAESANTI GORINO;
ACQUISITA copia del foglio censimento della AS. VACCOLINO per Ie stagioni sportive anni 2006-2007 e 2007-2008;
ACQUISITA scheda tesseramento del Sig. Tamburini Massimo;
RILEVATO che dalla documentazione acquisita e emerso che nel corso della stagione sportiva 2006-2007 iI Sig. Tamburini ha esercitato I'attività di allenatore della società A.S.W. PAESANTI GORINO senza essere tesserato per la stessa società alla data di svolgimento delle gare di cui alle distinte allegate e versate in atti;
RILEVATO che nel foglio di censimento della società A.S.W. PAESANTI GORINO relativo alla stagione sportiva 2006-2007 risulta indicato quale allenatore il Sig. Tamburini Massimo sebbene lo stesso non fosse tesserato della società così come dalla scheda di tesseramento acquisita;
RILEVATO inoltre che all'esito delle indagini è emerso che iI Sig. Tamburini nella medesima stagione sportiva 2006-2007 ha svolto la funzione di allenatore anche per la società AS. VACCOLlNO, senza esserne anche in questa caso tesserato;
RITENUTO che la condotta posta in essere dal Sig. Tamburini integra gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G:S. anche in relazione a quanta previsto dall'art. 35 comma 1, e art. 38 comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico e dall'art. 38 comma 1 e 4 delle N.O.I.F. per il quale si procede con separato atto alla Commissione Disciplinare presso il settore tecnico;
RITENUTO altresì che i fatti come sopra succintamente descritti integrano gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. anche in relazione a quanto previsto dall'art.23 comma 1 N.O.I.F. e art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento LND ascrivibili al Sig. CONVENTI Achille Presidente della A.S.W. PAESANTI GORINO, al Sig. BIOLCATI RINALDI Claudio, Presidente della A.S. VACCOLINO all'epoca dei fatti alla società A.S.W. PAESANTI GORINO nonché alla A.S. VACCOLINO per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Massimo Tamburini;
- visto l'art.32 comma 4 del C.G.S.
ha deferito a questa C.D. Ie parti in indirizzo, perchè rispondano :
i sigg. CONVENTI ACHILLE, Presidente della A.S.W.PAESANTI GORINO, e
BIOLCATI RINALDI CLAUDIO, Presidente della soc.AS.VACCOLlNO, della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall'art.23 comma 1 N.O.I.F. e art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento L.N.D. per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti nella parte motiva;
Ie soc.A.S.W.PAESANTI GORINO e A.S.VACCOLlNO, della violazione di cui all'art.4 commi 1 del C.G.S.,per responsabilità diretta in relazione alle condotte ascrivibili ai propri Presidenti.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, l’A.S.D.W.PAESANTI GORINO, con lettera a firma del Presidente sig.Conventi, ha fatto pervenire, seppure tardivamente rispetto al termine previsto, memoria difensiva in cui, nell’assumersi la responsabilità per la superficialità e la poca attenzione dimostrata, precisa che “siamo stati indotti all’errore dall’atteggiamento del sig.Tamburini in quanto, dai primi giorni da allenatore della squadra ha manifestato insofferenza nei confronti dei giocatori e della società, tanto che dopo poche settimane si è dimesso. Per questo motivo abbiamo ritardato il tesseramento e non certo per infrangere le regola, anche perché non ne abbiamo tratto nessun vantaggio, anzi. Pertanto riteniamo di aver agito sicuramente fuori regola, ma in perfetta buona fede, con la certezza che in futuro non incorreremo più in analoghe situazioni”. Nulla è pervenuto dalle altre parti deferite.
Il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare le responsabilità delle parti deferite, con la inibizione per mesi 3 dei sigg.CONVENTI ACHILLE, Presidente dell’A.S.D. W.PAESANTI GORINO, e BIOLCATI RINALDI CLAUDIO, Presidente dell’A.S.D.VACCOLINO, e con l’ammenda di € 500 a carico dell’A.S.D.W.PAESANTI GORINO e dell’A.S.D.VACCOLINO.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dai sigg.CONVENTI e BIOLCATI RINALDI, integri la violazione all'art.1, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanta previsto dall'art.23 comma 1 N.O.I.F. e art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento L.N.D. per la condotta antiregolamentare posta in essere dal sig.Tamburini Massimo, con conseguente responsabilità diretta delle società A.S.D.W.PAESANTI GORINO e A.S.D.VACCOLINO, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente,
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere ai sigg.CONVENTI ACHILLE, Presidente dell’A.S.D.W.PAESANTI GORINO, e BIOLCATI RINALDI CLAUDIO, Presidente dell’A.S.D.VACCOLINO, l’inibizione per mesi 3 ed alle società A.S.D.W.PAESANTI GORINO e A.S.D.VACCOLINO l’ammenda di € 500.
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