COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BAGNACAVALLO avverso ammenda € 500 per espressioni di discriminazione razziale delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 10.9.2008 gara BAGNACAVALLO – CLASSE del 3.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA ITALIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.BAGNACAVALLO avverso ammenda € 500 per espressioni di discriminazione razziale delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 10.9.2008 gara BAGNACAVALLO – CLASSE del 3.9.2008 L’A.C.BAGNACAVALLO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che “le espressioni indirizzate al giocatore della squadra avversaria sono state fatte senza alcuna frase razzista e non perché lo stesso fosse di colore, ma perché ha tenuto un comportamento scorretto e antisportivo ed un atteggiamento provocatorio nei confronti degli avversari e del pubblico”. “Queste intemperanze sarebbero state sicuramente indirizzate verso un qualsiasi altro giocatore che si fosse comportato allo stesso modo, senza alcuna distinzione di razza o colore”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che sostenitori dell’A.C.BAGNACAVALLO, rivolgevano, ripetutamente, espressioni razzistiche verso un calciatore di colore della squadra avversaria, e che le esternazioni cessavano quando detto calciatore, nel corso del secondo tempo, veniva spostato dalla parte del campo ove non vi era pubblico; - visto l’art. 11 comma 3 del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico dell’A.C.BAGNACAVALLO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it