COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA EMILIA – I^ categoria RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA avverso squalifica all’1.10.2008 all.AMARANTI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 10.9.2008 gara CAMPAGNOLA – S.PROSPERO del 3.9.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°11 DEL 24.09.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA EMILIA – I^ categoria
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA avverso squalifica all’1.10.2008 all.AMARANTI PAOLO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 9 del 10.9.2008 gara CAMPAGNOLA – S.PROSPERO del 3.9.2008
Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’U.S.CAMPAGNOLA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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