COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 DEL 01.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.MUSIARI ANTONIO, Presidente A.S.D.MILAN CLUB U.S.PARMENSE, TORTORA ANTONIO, istruttore scuola calcio, e A.S.D.MILAN CLUB U.S.PARMENSE – Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°12 DEL 01.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.MUSIARI ANTONIO, Presidente A.S.D.MILAN CLUB U.S.PARMENSE, TORTORA ANTONIO, istruttore scuola calcio, e A.S.D.MILAN CLUB U.S.PARMENSE – Settore Giovanile e Scolastico Con nota 1.8.2008 prot.n. 612/951 pf 07-08/SS/bpl, il Vice Procuratore Federale, atteso che la presente attività di indagine trae origine da una segnalazione dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio Gruppo Emiliano, ove si evidenzia che il sig. Davide Ponzi, (matr. 104.116) , nel corso della stagione 2007/2008, avrebbe assunto la conduzione tecnica della Milan Club U.S. Parmense - partecipante al Campionato Giovanissimi Regionali girone A emiliano - solo per svolgere la funzione di prestanome al sig. Antonio Tortora, soggetto sprovvisto della qualifica di allenatore; considerate che, dalla documentazione acquisita nel corso delle indagini e prodotta a corredo del presente atto, relativamente alla stagione calcistica 2007/2008: A) il sig. Davide Ponzi, allenatore di base, ~ dalle schede informatiche di censimento acquisite presso la FIGC, risulta tesserato per la Milan Club U.S. Parmense a decorrere dal 28 settembre 2007; ~ compare, quale allenatore, nelle distinte delle gare di seguito elencate: Sporting- Milan Club U.S. Parmense, iI 21.10.07; Milan Club U.S. Parmense - Lis Arsenal, il 28.10.07; Milan Club U.S. Parmense - Fidenza, I' 11.11.07; Borgonovese - Milan Club U.S. Parmense, iI 18.11.07; Milan Club U.S. Parmense - Montebello, il 25.11.07; Milan Club U.S. Parmense - Inter Club iI 2.12.07; Futura - Milan Club U.S. Parmense 9.12.07; Sivalbaganza- ¬Milan Club U.S. Parmense, il 20.01.08; Milan Club U.S. Parmense - US Pontolliese iI 27.01.08; San Giuseppe - Milan Club U.S. Parmense il 3.02.08; Progetto Intesa - Milan Club U.S. Parmense il 17.02.08; Milan Club U.S. Parmense - Sporting il 24.02.08; AC Fidenza - Milan Club U.S. Parmense iI 16.03.08; Milan Club U.S. Parmense- US Borgonovese il 30.03.08. B) il sig. Antonio Tortora, istruttore scuola calcio, ~ stando alla documentazione informatica di censimento, non risulta iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC; ~ pur non tesserato per alcuna funzione per la Milan Club U.S. Parmense, figura ¬identificato con iI solo documento d'identità- nelle distinte di gara sotto indicate nei ruoli di seguito descritti: 1) quale vice allenatore: Sporting - Milan Club U.S. Parmense, il 21.10.07; Milan Club U.S. Parmense - Lis Arsenal, il 28.10.07; Milan Club U.S. Parmense - Fidenza, 1'11.11.07; Borgonovese - Milan Club U.S. Parmense, iI 18.11.07; Milan Club U.S. Parmense - Montebello, il 25.11.07; Milan Club U.S. Parmense -Inter Club iI2.12.07; Futura - Milan Club U.S. Parmense 9.12.07; 2) quale massaggiatore: Sivalbaganza - Milan Club U.S. Parmense, il 20.01.08; Milan Club U.S. Parmense - US Pontolliese il 27.01.08; San Giuseppe - Milan Club U.S. Parmense il 3.02.08; Milan Club U.S. Parmense - Reggio Calcio il 10.02.08; Progetto Intesa - Milan Club U.S. Parmense il 17.02.08; Milan Club U.S. Parmense - Sporting il 24.02.08; Lis Arsenal - Milan Club U.S. Parmense il 2.03.08; 3) quale dirigente: AC Fidenza - Milan Club U.S. Parmense il 16.03.08; Milan Club U.S. Parmense - US Borgonovese il 30.03.08. rilevato che, nel corso delle audizioni, a) il sig. Antonio Musiari, all'epoca dei fatti Presidente della Milan Club U.S. Parmense, ha, tra Ie altre cose, dichiarato di non essere al corrente delle ripetute assenze del Ponzi; assenze che avrebbero determinato I'accresciuta responsabilità tecnica del Tortora, il quale, invece, avrebbe dovuto presenziare in panchina solo per coadiuvare I'allenatore; b) i signori Ponzi e Tortora hanno negato I'addebito, adducendo a proprio discarico circostanze poco plausibili, sintomatiche di un contegno per taluni aspetti reticente; esaminato il contenuto della relazione di gara del 16 aprile 2008, ove risulta che il collaboratore delegato alle indagini, dott. Cacozza, assistendo in incognito all'incontro del 30 marzo 2008 disputato tra il Milan Club U.S. Parmense e la Borgonovese, ha direttamente verificato Ie circostanze oggetto della segnalazione. Durante tale competizione, infatti, ha potuto accertare che: «II signor Tortora, in lista come semplice dirigente, senza possibilità di equivoco, ha svolto prima, durante e dopo la gara attività di allenatore, evidenziando, per continuità e per qualità di incitamenti, suggerimenti e mimica la propria univoca funzione di tecnico, grazie ad una voce particolarmente tonante. Contestualmente, I'altro indagato, Davide Ponzi, benché indicato sulla distinta di gara come allenatore, non ha in alcun modo preso parte alla competizione e non ha svolto alcuna funzione»; Tenuto conto, dunque, della assoluta rilevanza sotto il profilo probatorio degli accertamenti investigativi poc'anzi descritti, peraltro supportati da documentazione fotografica; osservato, ad ogni buon conto, che I'incidente stradale occorso al sig. Ponzi nel gennaio 2008 non incide sulla responsabilità disciplinare del predetto, anche in considerazione del fatto che la segnalazione dell'AIAC risale al dicembre 2007, ed è, quindi, precedente al sinistro; considerato, pertanto, che I'attività di indagine ha consentito di ricavare utili elementi di conferma - che si sostanziano in significativi ed univoci riscontri sia documentali che narrativi - in ordine al fatto che, nel corso della stagione calcistica 2007/2008: 1 il sig. Davide Ponzi, dal 15 ottobre 2008 e fino al termine del campionato, ha assunto solo formalmente I'incarico di allenatore per la Milan Club U.S. Parmense, in sostituzione dell'allenatore dimissionario, Marco Sacchi, e consentito, anche durante un lungo periodo di assenza conseguente ad un infortunio, che Ie proprie funzioni venissero di fatto svolte dal Tortora; 2 iI sig. Antonio Tortora, dopo avere iniziato la stagione come istruttore presso la Scuola Calcio, ha di fatto assunto, ancorché sprovvisto della necessaria abilitazione quale allenatore di base, la conduzione tecnica della Milan Club U.S. Parmense, in luogo del Ponzi, spesso assente, ed impartito suggerimenti tecnici ai giocatori durante Ie partite, dalla panchina, ove, di volta in volta, ha preso posto in veste di vice allenatore, massaggiatore ovvero dirigente; 3 il Presidente della Milan Club U.S. Parmense ha posto in essere una condotta chiaramente elusiva dei divieti posti dalle norme regolamentari; ritenuto che i fatti, come sopra succintamente descritti integrino: - gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanta previsto dall' art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico ascrivibile al signor: • Antonio Musiari, Presidente della Milan Club U.S. Parmense, per aver consentito che iI ruolo di allenatore fosse di fatto esercitato da un soggetto non abilitato per tale funzione e che un soggetto non tesserato per la Società potesse accedere regolarmente al recito di gioco, sedere in panchina in veste di massaggiatore, allenatore ovvero dirigente al solo fine di impartire disposizione tecniche alla squadra durante gli incontri, dal mese di ottobre 2007 e fino al 30 marzo 2008; - gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. 1) ascrivibile al signor: • Antonio Tortora, per avere il predetto assunto, nella stagione sportiva 2007/2008 - dal mese di ottobre 2007 e fino al 30 marzo 2008- la conduzione tecnica della Milan Club U.S. Parmense, in assenza della prescritta abilitazione, figurando artatamente nelle distinte di gara quale massaggiatore, vice allenatore owero dirigente; nonche alia Società: • Milan Club U.S. Parmense a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente, ai sensi dell'art. art. 4, comma 1, del C.G.S.; ritenuto, altresì, sulla scorta di quanto sopra riassuntivamente esposto: • che, nella condotta tenuta dal sig. Davide Ponzi, per come descritta in narrativa, si ravvisino gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere il predetto assunto, nel corso della stagione 2007/2008 - dal mese di ottobre del 2007 e fino al 30 marzo 2008- solo formalmente la conduzione tecnica della squadra - figurando in tale veste anche nelle distinte di gara - e per aver consentito che, in propria vece, Ie funzioni di allenatore fossero di fatto esercitate da soggetto sprovvisto di regolare abilitazione, ossia dal sig. Antonio Tortora; • che, pertanto, nei confronti di detto allenatore si debba procedere con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli artt. 35, comma 3, e 36, commi 2 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico; visto I'art. 32, comma 4, del C.G.S. vigente; ha deferito a questa C.D. le parti in indirizzo, perché rispondano : - il Sig. ANTONIO MUSIARI, all'epoca dei fatti Presidente della MILAN CLUB U.S. PARMENSE, e il sig. ANTONIO TORTORA, istruttore scuola calcio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. il primo anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver posto in essere i comportamenti antiregolamentari descritti in parte motiva; - la Società MILAN CLUB U.S. PARMENSE della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente. Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, il sig.MUSIARI ANTONIO ha fatto pervenire memoria in cui, nel dichiarare che “sono profondamente dispiaciuto e addolorato per lo spiacevole episodio che ci vede coinvolti”, segnala che, per effetto delle dimissioni dell’all.Marco Sacchi, nell’ottobre 2007 venne assunto un nuovo allenatore “che è il sig.PONZI DAVIDE ed a qust’ultimo abbiamo affiancato il sig.TORTORA ANTONIO. Vorrei inoltre affermare che in questo contesto non mi è stato riferito nulla su cambiamenti di personaggi presenti in panchina, forse per superficialità, ma certamente non fatto in malafede”.Lo stesso sig.MUSIARI ha anche fatto richiesta di essere sentito, ed è presente all’odierno dibattimento. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato con il sig.MUSIARI ANTONIO per l’applicazione di una sanzione ridotta che indica nella inibizione per mesi 2 (anziché mesi 3 come sanzione base). Di poi, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. da parte del sig.TORTORA ANTONIO con la inibizione per mesi 4 e la responsabilità diretta ed oggettiva della società MILAN CLUB U.S.PARMENSE, per i comportamenti ascrivibili ai propri tesserati, con l’ammenda, tenuto conto della recidività per una recente analoga situazione, di € 500. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - avute presenti la memoria difensiva depositata dal sig.MUSIARI e le argomentazioni svolte in questa sede dallo stesso; - valutato che il comportamento messo in atto dal sig.TORTORA ANTONIO integri la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; - ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutata congrua la sanzione proposta per il sig.MUSIARI ANTONIO; - considerata la responsabilità diretta della società MILAN CLUB U.S.PARMENSE, ai sensi dell’art. 4 commi 1 del C.G.S., per il comportamento ascrivibile al proprio Presidente(all’epoca dei fatti); - con ordinanza non impugnabile, per Il sig.MUSIARI, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S., - visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S.; d e l i b e r a - di infliggere al sig. MUSIARI ANTONIO, Presidente-all’epoca dei fatti- della società MILAN CLUB U.S.PARMENSE, la inibizione per mesi 2, al sig.TORTORA ANTONIO la inibizione per mesi 4, alla società MILAN CLUB U.S.PARMENSE l’ammenda di € 500. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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