COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 DEL 08.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ARGENTANA avverso squalifica per 3 giornate calc.TUSONI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara ARGENTANA – MALBA del 28.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°13 DEL 08.10.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.ARGENTANA avverso squalifica per 3 giornate calc.TUSONI STEFANO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara ARGENTANA – MALBA del 28.10.2008
L’A.S.ARGENTANA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.TUSONI, al termine della gara, nel porgere la mano all’assistente, in maniera ironica complimentandosi dell’operato in maniera un po’ colorita, ma sempre composta e senza gesti o toni esasperati. A quel punto il direttore di gara estraeva il cartellino rosso e senza nessun altro episodio rientravano tutti nei propri spogliatoi”. Chiede una riduzione della sanzione, facendo riferimento a sanzioni più lievi, per comportamenti più gravi.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, a fine gara, il calc.TUSONI rivolgeva una frase ironica ed un epiteto offensivo ad un assistente ufficiale dell’arbitro,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. TUSONI STEFANO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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