COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°13 DEL 08.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.AMATORI PIOPPE avverso squalifica al 25.11.2008 calc.CORVINO TAMMARO LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 25.9.2008 gara GRIZZANA – AMATORI PIOPPE del 21.9.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°13 DEL 08.10.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA F.C.AMATORI PIOPPE avverso squalifica al 25.11.2008 calc.CORVINO TAMMARO LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 12 del 25.9.2008 gara GRIZZANA – AMATORI PIOPPE del 21.9.2008
Il F.C.AMATORI PIOPPE, del quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che il calc.CORVINO, espulso al 90° minuto, al termine della gara “attendeva l’arbitro negli spogliatoi e gli si rivolgeva per assicurare che non era sua intenzione offendere chicchessia e comunque per porgere le sue scuse. Essendo l’arbitro intento a parlare con altri atleti e dirigenti, CORVINO gli toccava il braccio destro per avere attenzione e qui si è avuta una reazione perlomeno esagerata del direttore di gara, che proferiva frasi arroganti e minacciose di pesanti sanzioni”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.CORVINO, espulso per una frase ironica nei suoi confronti, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, gli indirizzava offese e, a fine gara, nei pressi degli spogliatoi, con una mano lo prendeva per i lembi della giacchetta all’altezza di una spalla, senza toccarlo fisicamente;
- ritenuto che il deplorevole comportamento del calc.CORVINO debba essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto dallo stesso,
d e l i b e r a
- di ridurre la squalifica del calc. CORVINO TAMMARO LUCA al 15.11.2008.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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