COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MEDESANESE avverso squalifica per 4 giornate calc.BARUSI DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara MEDESANESE – SAMPOLESE del 28.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MEDESANESE avverso squalifica per 4 giornate calc.BARUSI DANIELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara MEDESANESE – SAMPOLESE del 28.9.2008 L’U.S. MEDESANESE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il dirigente che, a gara ultimata, ha accompagnato l’arbitro alla macchina “non ha avuto assoluto riscontro su quanto dichiarato “ dall’arbitro e che il calciatore BARUSI, espulso al 35° del secondo tempo aveva già lasciato lo stadio e presume “un eventuale ipotetico scambio di persona in quanto nessuno identificabile con divisa da gioco è del tutto possibile tale circostanza”. “Ritiene pertanto che il calc.BARUSI non abbia commesso il fatto sopra menzionato”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.BARUSI, espulso nel corso del II° tempo per frase blasfema e per avergli rivolto frasi minacciose ed offensive, estese queste ultime a tutta la classe arbitrale, gli indirizzava una frase irriguardosa, mentre egli si apprestava a lasciare l’impianto, accompagnato dal dirigente addetto all’arbitro; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.BARUSI DANIELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it