COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LA DOZZA avverso squalifica per 4 giornate calc.SORACCHI DAVIDE e BAIGORRIA JUAN MARTIN delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 13 del 2.10.2008 gara BARCA RENO – LA DOZZA del 28.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.LA DOZZA avverso squalifica per 4 giornate calc.SORACCHI DAVIDE e BAIGORRIA JUAN MARTIN delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 13 del 2.10.2008 gara BARCA RENO – LA DOZZA del 28.9.2008 L’A.S. LA DOZZA, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti “contestando il comportamento scorretto nell’indicare fra gli squalificati dei giocatori che non hanno partecipato, a partita conclusa, alla discussione (solo verbale) nella quale effettivamente alcuni hanno ecceduto e per i quali non facciamo ricorso”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che a fine gara : 1) il calc.SORACCHI gli rivolgeva frasi offensive e scurrili; 2) il calc.BAIGORRIA gli rivolgeva frasi offensive e scurrili, estese a tutta la classe arbitrale; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate dei calc.SORACCHI DAVIDE e BAIGORRIA JUAN MARTIN. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it