COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CORREGGIO FUTSAL avverso squalifica per 4 giornate calc.REGGIANI FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara REAL MISELLI – CORREGGIO FUTSAL del 27.9.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°14 DEL 15.10.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CORREGGIO FUTSAL avverso squalifica per 4 giornate calc.REGGIANI FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 12 dell’1.10.2008 gara REAL MISELLI – CORREGGIO FUTSAL del 27.9.2008 L’A.S.CORREGGIO FUTSAL ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.REGGIANI non ha mai colpito al volto il calciatore avversario. Lo stesso REGGIANI, essendo più volte oggetto di gioco duro, si rivolgeva al Direttore di gara chiedendo di limitare tali azioni; in seguito, un giocatore avversario si lasciava cadere a terra inducendo così il Direttore di gara ad espellere il REGGIANI. Quanto alle presunte offese rivolte alla panchina avversaria, il nostro tesserato REGGIANI si è semplicemente rivolto all’allenatore del Real Miselli dicendogli che certe cose non si fanno; tutto questo senza offendere nessuno”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.REGGIANI, espulso per avere volontariamente colpito, a gioco fermo, con una gomitata al volto un giocatore avversario, dopo la comunicazione del provvedimento, urlava imprecazioni verso la panchina avversaria, pronunciando anche una frase blasfema; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.REGGIANI FRANCESCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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