COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERTICARA avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 15.10.2008 gara PERTICARA – BAGNARA del 12.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERTICARA avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 15.10.2008 gara PERTICARA – BAGNARA del 12.10.2008 L’A.C.PERTICARA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e “pur ravvisando la verità dell’episodio, condannando come società tale offensiva espressione, ritiene che l’ammenda comminata sia sproporzionata all’effettiva gravità dell’episodio”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti,confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, dopo la espulsione di un calciatore dell’A.C.PERTICARA avvenuta al 36° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, ad ogni decisione contraria a tale compagine, gli venivano indirizzate, da parte di tifosi locali, frasi offensive e di discriminazione razziale; - considerato che all’art. 11, comma 3 del C.G.S., vengono fissati gli importi delle ammende previste per tali esternazioni, e che l’ammenda irrogata nell’occasione rappresenta il minimo di dette sanzioni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico dell’A.C.PERTICARA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it