COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERTICARA avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 15.10.2008 gara PERTICARA – BAGNARA del 12.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.PERTICARA avverso ammenda € 500 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 14 del 15.10.2008 gara PERTICARA – BAGNARA del 12.10.2008
L’A.C.PERTICARA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e “pur ravvisando la verità dell’episodio, condannando come società tale offensiva espressione, ritiene che l’ammenda comminata sia sproporzionata all’effettiva gravità dell’episodio”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti,confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, dopo la espulsione di un calciatore dell’A.C.PERTICARA avvenuta al 36° minuto del primo tempo e fino al termine della gara, ad ogni decisione contraria a tale compagine, gli venivano indirizzate, da parte di tifosi locali, frasi offensive e di discriminazione razziale;
- considerato che all’art. 11, comma 3 del C.G.S., vengono fissati gli importi delle ammende previste per tali esternazioni, e che l’ammenda irrogata nell’occasione rappresenta il minimo di dette sanzioni,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando l’ammenda di € 500 a carico dell’A.C.PERTICARA.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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