COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MAGRETA avverso squalifica per 4 giornate calc.RICCI GUIDO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara MAGRETA – POZZA del 19.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°17 DEL 05.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MAGRETA avverso squalifica per 4 giornate calc.RICCI GUIDO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 15 del 22.10.2008 gara MAGRETA – POZZA del 19.10.2008 L’A.S. MAGRETA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che il calc.RICCI, in occasione della sua espulsione “in modo educato e tranquillo, ritenendo eccessivo il provvedimento, si è rivolto all’arbitro per chiedere chiarimenti, nel frattempo anche il capitano della nostra squadra si è avvicinato per chiedere spiegazioni e l’arbitro gli ha detto che se non si fosse allontanato immediatamente avrebbe espulso anche lui. A quel punto il RICCI si è rivolto all’arbitro, facendogli notare che nella nostra categoria dilettantistica, dove si gioca a calcio per passione e divertimento, è possibile parlare ai giocatori senza questo tipo di intimidazioni” e l’arbitro minacciava un inasprimento delle giornate di squalifica. “Mentre usciva dal campo, il RICCI è tornato verso l’arbitro, per ribadirgli che questi atteggiamenti intimidatori non servono”. Chiede una riduzione della sanzione e che sia sentito anche il calciatore. La Commissione, - premesso che non viene sentito il calc.RICCI in quanto il ricorso non è stato presentato da lui direttamente; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che il calc.RICCI, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione per fallo di gioco, gli rivolgeva una frase irriguardosa ed offensiva e, dopo essersi avviato per lasciare il terreno di gioco, ritornava verso l’arbitro per urlargli una frase offensiva e scurrile; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc.RICCI GUIDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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