COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO CASTROCARO avverso squalifica per 3 giornate calc. BENEDETTI MICHELE e IZZO ALESSANDRO, per 8 giornate calc.CASTELLUCCI MANUEL e STANEV TONI STAMENOV delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 29.10.2008 gara CASTROCARO – GAMBETTOLA del 26.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CALCIO CASTROCARO avverso squalifica per 3 giornate calc. BENEDETTI MICHELE e IZZO ALESSANDRO, per 8 giornate calc.CASTELLUCCI MANUEL e STANEV TONI STAMENOV delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 16 del 29.10.2008 gara CASTROCARO – GAMBETTOLA del 26.10.2008 L’A.S.CALCIO CASTROCARO, della quale è stato sentito il Vice Presidente, assistito da persona di fiducia, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, mettendo in evidenza : 1) la genericità della motivazione per le sanzioni a carico dei calc.BENEDETTI e IZZO, poiché se il referto arbitrale riportasse solamente la generica dizione “insultava l’arbitro”, la sanzione comminata ad entrambi sembrerebbe troppo onerosa; 2) per le sanzioni a carico dei calc.CASTELLUCCI e STANEV valgono le stesse considerazioni, tantopiù se si considera che il calc.STANEV è bulgaro per cui cui “si può almeno presumere, con un briciolo di logica, che lo stesso, se ha detto qualcosa al direttore di gara, lo abbia fatto utilizzando la propria lingua”. Inoltre, non ritiene che l’arbitro abbia potuto percepire il fare minaccioso del calc.CASTELLUCCI, che era alle sue spalle, “è invece lecito ipotizzare che lo stesso, nel parapiglia di fine gara non abbia visto l’autore della leggera spinta alla schiena e l’abbia addebitata, del tutto erroneamente, al CASTELLUCCI”. Chiede l’annullamento, o in subordine, la riduzione delle sanzioni a carico dei calc.BENEDETTI e IZZO, riducendo altresì anche quelle degli altri due calciatori. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che nel referto originario sono diligentemente indicati gli epiteti offensivi e scurrili rivolti, a fine gara, all’arbitro dai calc.BENEDETTI, IZZO, CASTELLUCCI e STANCO, espressioni che il Giudice Sportivo, per decenza, ha ritenuto di non ripetere nelle motivazioni delle sanzioni; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto in atti, ha precisato : 1) di essere certo, avendo nel frangente il capo leggermente girato all’indietro, della identificazione del calc.CASTELLUCCI quale autore della leggera spinta da tergo infertagli sulla schiena; 2) che le espressioni offensive, scurrili e denigratorie rivoltegli dal calc.STANEV nell’appoggiare e spingere il proprio petto contro quello dell’arbitro, facendolo arretrare di un passo, sono state pronunciate in lingua italiana perfettamente percettibile; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.CASTELLUCCI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 6 le giornate di squalifica del calc. CASTELLUCCI MANUEL, fermi restando gli altri provvedimenti impugnati. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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