COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.PUNTO GIOVANE avverso squalifica al 30.11.2008 all.PISANO BIAGIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 23.10.2008 gara CORIANO – PUNTO GIOVANE del 18.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL.PUNTO GIOVANE avverso squalifica al 30.11.2008 all.PISANO BIAGIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 23.10.2008 gara CORIANO – PUNTO GIOVANE del 18.10.2008 Il presente ricorso non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Infatti, l’all.PISANO, già squalificato sino al 3.11.2008 – C.U. Rimini n. 14 del 16.10.2008, con l’impugnato provvedimento risulta squalificato dal 4.11.2008 al 30.11.2008, periodo inferiore ad un mese. Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S. RIVER CLUB e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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