COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PROVINCIA DI RIMINI RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN LORENZO avverso squalifica al 31.12.2008 calc.RAGUSA GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 23.10.2008 gara TORCONCA – SAN LORENZO del 15.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA PROVINCIA DI RIMINI
RECLAMO PROPOSTO DA POL. SAN LORENZO avverso squalifica al 31.12.2008 calc.RAGUSA GIORGIO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 23.10.2008 gara TORCONCA – SAN LORENZO del 15.10.2008
La POL. SAN LORENZO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che il calc.RAGUSA, espulso per doppia ammonizione, uscito dal campo, si fermava per vedere la fine della partita. “Uscendo poco dopo l’arbitro, lo avvicinava chiedendo spiegazioni per un episodio avvenuto in campo, dove un nostro giocatore veniva colpito con un pugno da un avversario, senza l’intervento del direttore di gara. Nei pochi secondi durante i quali RAGUSA chiede chiarimenti, senza né offendere, né mettere la mani addosso ad alcuno, interviene prontamente un dirigente che lo manda subito negli spogliatoi. Ma nel fare ciò non lo porta via né di peso né altro”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.RAGUSA, espulso per doppia ammonizione, al termine della gara lo attendeva lungo il tragitto che porta agli spogliatoi, e, prendendolo per la maglia, a muso duro, gli rivolgeva frasi gravemente offensive, venendo poi allontanato a fatica dai presenti all’accaduto;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2008 del calc.RAGUSA GIORGIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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