COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GIOVANILE RIMINI avverso perdita gara, esclusione dal torneo e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 23.10.2008 gara GIOVANILE RIMINI – S.MARIA DEL MONTE del 15.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PROPOSTO DA A.C.GIOVANILE RIMINI avverso perdita gara, esclusione dal torneo e ammenda € 100 delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 15 del 23.10.2008 gara GIOVANILE RIMINI – S.MARIA DEL MONTE del 15.10.2008
L’A.C.GIOVANILE RIMINI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti richiamandosi al fatto di avere depositato in data 15.10.2008, presso il Comitato Provinciale F.I.G.C. di Rimini, la richiesta di tesseramento del calc.Seghaier Haikel Ben Mzoughi e poiché all’art. 39 comma 3 delle N.O.I.F. è detto che “la data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento” ritiene che la posizione del predetto calciatore fosse del tutto regolare. Chiede l’annullamento delle decisioni impugnate.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’art. 4 lettera a) del Regolamento della Coppa Provincia di Rimini – stagione sportiva 2008-2009 prevede che “le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato della gara sono inappellabili”,
d e l i b e r a
- di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’A.C.GIOVANILE RIMINI.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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