COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO– Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTENASO VILLANOVA avverso squalifica per 3 giornate calc.CHILI KEVIN e KELLY ANDRY, per 5 giornate calc.CORVAGLIA EDOARDO, al 30.1.2009 all.MANINI DAVIDE e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara DECIMA – CASTENASO VILLANOVA del 25.10.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°18 DEL 12.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO– Camp.Prov.Giovanissimi RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASTENASO VILLANOVA avverso squalifica per 3 giornate calc.CHILI KEVIN e KELLY ANDRY, per 5 giornate calc.CORVAGLIA EDOARDO, al 30.1.2009 all.MANINI DAVIDE e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara DECIMA – CASTENASO VILLANOVA del 25.10.2008 L’A.S.CASTENASO VILLANOVA ricorre avverso i provvedimenti sopra elencati significando che : 1) il calc.CHILI “non solo non ha rivolto insulti all’arbitro, ma se ne è uscito dal campo in lacrime dispiaciuto e rammaricato per un episodio che ne intacca la correttezza e sportività”; 2) il calc.ANDRY ha effettivamente reagito come descritto, benché a fronte di una entrata particolarmente dura e pericolosa dell’avversario. Ma, come si evince dal racconto del custode e da successive conferma telefoniche avute dal Presidente del Calcio Decima, che non lamenta nessun danno, la porta (dello spogliatoio) non è stata affatto rotta con un calcio”; 3) circa il calc.CORVAGLIA “posto che il nostro ragazzo abbia effettivamente insultato l’avversario con frasi razziste, colpendolo con una bottiglietta piena d’acqua (abbastanza improbabile, visto che i ragazzi, anzi, avevano più volte lamentato in panchina l’assenza di acqua per dissetarsi), si fa però notare che l’avversario stesso, al termine dell’incontro, aveva provocato i nostri tesserati rivolgendo loro un plateale e reiterato gesto dell’ombrello”; 4) l’all.MANINI “ammette di aver offeso l’arbitro, ma non l’intera categoria e per nessun motivo gli avversari”; 5) in merito all’ammenda “escludiamo nel modo più assoluto che i non più di 10 genitori presenti all’incontro abbiano messo in atto manifestazioni tali da turbare la serenità dell’ambiente e dell’arbitro stesso”. Chiede un accurato accertamento dei fatti e auspica una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante l’ammenda non viene presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.KELLY, espulso per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario, nell’entrare nello spogliatoi, calciava con forza la porta danneggiandola; 2) il calc.CHILI, capitano dell’A.S.CASTENASO VILLANOVA, espulso per doppia ammonizione, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolge offese all’arbitro; 3) il calc.CORVAGLIA, a fine gara, lanciava una bottiglia piena d’acqua verso un giocatore avversario, cui rivolgeva anche espressioni di discriminazione razziale; 4) l’all.MANINI allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto espressioni offensive all’arbitro ed all’A.I.A., nell’abbandonare il campo reiterava le esternazioni, così come anche durante lo svolgersi della gara ed anche quando l’arbitro, terminato l’incontro, si dirigeva verso gli spogliatoi; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall’A.S.CASTENASO VILLANOVA, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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