COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.SERVENTI LUCA, Presidente A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE, CASELLI GIANLUCA, già dirigente A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE, ARDENTE ANTONIO, già Presidente A.S.REAL CASALGRANDE, PECORALE DOMENICO, già dirigente A.S.REAL CASALGRANDE, sig.MAZZIOTTI LORENZO e società A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE e A.S.REAL CASALGRANDE ora A.S.REAL CASALGRANDESE.
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sig.SERVENTI LUCA, Presidente A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE, CASELLI GIANLUCA, già dirigente A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE, ARDENTE ANTONIO, già Presidente A.S.REAL CASALGRANDE, PECORALE DOMENICO, già dirigente A.S.REAL CASALGRANDE, sig.MAZZIOTTI LORENZO e società A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE e A.S.REAL CASALGRANDE ora A.S.REAL CASALGRANDESE.
Con nota 18.9.2008 prot. n. 1157/36 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate perché rispondano :
- il sig.SERVENTI LUCA, all’epoca dei fatti Presidente dell’ A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.40 comma 1 del Regolamento L.N.D., dell’art.38, comma 1, delle N.O.I.F. e delle norme sull’obbligatorietà dell’allenatore patentato di cui a pag. 19 del C.U. n. 1 del 4.7.2007 del C.R.E.R. – L.N.D., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in quanto, in qualità di Presidente dell’A.S. CUS PARMA CALCIO A CINQUE, ha violato l’obbligo di affidare la prima squadra, partecipante nella stagione 2007-2008 al campionato regionale di Serie C calcio a cinque del C.R.E.R., ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico, nonché per aver consentito che il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra venisse di fatto svolto da persona non avente i requisiti richiesti dalla normativa del Settore Tecnico;
- il sig. CASELLI GIANLUCA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore dell’ A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art.40 comma 1 del Regolamento L.N.D., e dell’art. 66, comma 4, delle N.O.I.F. e delle norme sull’obbligatorietà dell’allenatore patentato di cui a pag. 19 del C.U. n. 1 del 4.7.2007 del C.R.E.R. – L.N.D., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, perché nella qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S. CUS PARMA CALCIO A CINQUE, nella gara ufficiale delL’1.102007, ha attestato sulla distinta di gara la presenza in panchina dell’allenatore sig.Mazziotti Lorenzo, senza che lo stesso risultasse abilitato per la conduzione tecnica della prima squadra;
- - il sig.ARDENTE ANTONIO, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.REAL CASALGRANDE, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S. in relazione alle norme sull’obbligatorietà dell’allenatore patentato di cui a pag. 19 del C.U. n. 1 del 4.7.2007 del C.R.E.R. – L.N.D., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in quanto, in qualità di Presidente dell’A.S.REAL CASALGRANDE, ha favorito e consentito che il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra, a partire dal gennaio 2008, venisse di fatto svolto, in luogo dell’allenatore regolarmente tesserato, da persona non avente i requisiti richiesti dalla normativa del Settore Tecnico, senza peraltro giustificare i motivi di forza maggiore della mancanza e assenza del tecnico abilitato, regolarmente tesserato per la stagione 2007-2008
- il sig.PECORALE DOMENICO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore dell’A.S.REAL CASALGRANDE, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 66 comma 4 delle N.O.I.F. ed alle norme sull’obbligatorietà dell’allenatore patentato di cui a pag. 19 del C.U. n. 1 del 4.7.2007 del C.R.E.R. – L.N.D., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto nella qualità di Dirigente Accompagnatore dell’A.S.REAL CASALGRANDE, nella gara ufficiale del 29.3.2008, ha attestato sulla distinta di gara la presenza in panchina dell’allenatore sig.Mazziotti Lorenzo, senza che lo stesso risultasse abilitato per la conduzione tecnica della prima squadra;
- le società A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE e A.S.REAL CASALGRANDE, ora A.S.REAL CASALGRANDESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, negli addebiti ascritti ai rispettivi Presidenti ed ai propri tesserati, in relazione alla violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.;
- il sig.MAZZIOTTI LORENZO, della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per aver svolto l’attività di allenatore della prima squadra, pur non avendone titolo in quanto non in possesso della necessaria abilitazione del Settore Tecnico, in due diverse società, nell’ambito della stessa stagione agonistica 2007-2008, nonché di aver partecipato, in tale qualità di allenatore, a gare ufficiali del campionato regionale di Calcio a cinque Serie C 1 del C.R.E.R.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti deferite.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, informa di essersi accordato per l’applicazione di una sanzione ridotta, a seguito di patteggiamento, con il sig.MAZZIOTTI LORENZO per la squalifica per mesi 3 (anziché mesi 6 come sanzione base) e con l’A.S.REAL CASALGRANDESE per una ammenda di € 300 (anziché € 500 come sanzione base) Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del sig.SERVENTI LUCA con 4 mesi di inibizione, deI sigg.CASELLI GIALUCA e PECORALE DOMENICO con la inibizione per mesi 2, del sig.ARDENTE ANTONIO con la inibizione per mesi 4 e dell’A.S. CUS PARMA CALCIO A CINQUE con una ammenda di € 900.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dai sigg.SERVENTI LUCA, CASELLI GIANLUCA, ARDENTE ANTONIO, PECORALE DOMENICO e MAZZIOTI LORENZO integri la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in ordine alle violazioni rispettivamente loro attribuite, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva delle società A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE E A.S.REAL CASALGRANDE ora A.S. REAL CASALGRANDESE:;
- visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S.;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per i sigg.SERVENTI, CASELLI, ARDENTE, PECORALE e MAZZIOTTI nonché per l’A.S.REAL CASALGRANDE ora A.S.REAL CASALGRANDESE;
- con ordinanza non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S. per il sig.MAZZIOTTI e per l’A.S.REAL CASALGRANDE ora A.S.REAL CASALGRANDESE, ,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. MAZZIOTTI LORENZO la squalifica per mesi 3, ai sigg.SERVENTI LUCA e ARDENTE ANTONIO la inibizione per mesi 4, ai sigg.CASELLI GIANLUCA e PECORALE DOMENICO la inibizione per mesi 2, all’A.S.REAL CASALGRANDESE l’ammenda di € 300 ed all’A.S.CUS PARMA CALCIO A CINQUE l’ammenda di € 600.
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