COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA POL. VADO avverso squalifica per 4 giornate calc.GUELI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008 gara TREBBO – POL.VADO del 26.10.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°19 DEL 19.11.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA POL. VADO avverso squalifica per 4 giornate calc.GUELI LUCA delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 17 del 30.10.2008
gara TREBBO – POL.VADO del 26.10.2008
La POL. VADO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che, all’inizio del secondo tempo “mentre tutti si stavano posizionando, a gioco fermo un attaccante del Trebbo ha dato un calcio ad un nostro difensore, il quale ha erroneamente reagito e l’arbitro lo ha giustamente espulso. Immediatamente il ns. capitano GUELI LUCA, che si trovava in zona, è corso verso l’arbitro, sicuramente in modo esuberante, ma non aggressivo e gli ha detto che la partita gli stava sfuggendo di mano. Su questa presa di posizione, l’arbitro ha espulso anche il ns.capitano, lasciando quindi la ns. squadra in nove uomini. Sicuramente GUELI LUCA è uscito brontolando(in particolare col calciatore avversario, reo di aver calciato a gioco fermo il ns.terzino), ma non ha certamente accennato a nessuna rissa come recita la motivazione del comunicato”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc.GUELI, espulso per doppia ammonizione, dopo la comunicazione del provvedimento, scattava verso di lui, venendo comunque fermato da suoi compagni, quando era circa a 2 metri di distanza dalla sua persona;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.GUELI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.GUELI LUCA.la squalifica del calc.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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