COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO avverso squalifica al 30.9.2009 calc.MARZOLA GIANLUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2008 gara TRESIGALLO – CASUMARO del 21.12.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CASUMARO avverso squalifica al 30.9.2009 calc.MARZOLA GIANLUCA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 24 del 30.12.2008 gara TRESIGALLO – CASUMARO del 21.12.2008 L’A.S.CASUMARO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.MARZOLA dopo aver lanciato la propria maglia contro il direttore di gara da una distanza di circa tre metri, si fermava a bordo campo, senza nessun’altra contestazione. Nello scusarsi ufficialmente “per il gesto inqualificabile del lancio della maglia da parte del calciatore”, nega assolutamente il fatto che il MARZOLA abbia tentato di aggredire l’arbitro e chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, al termine dell’incontro, mentre stava avviandosi verso gli spogliatoi, veniva raggiunto, fra l’orecchio sinistro ed il collo, da un oggetto scagliato dal calc.MARZOLA, che nel contempo gli rivolgeva frasi offensive e scurrili, mentre era trattenuto a fatica da suoi compagni di squadra; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado; - visto l’art. 19, comma 1, lett. f) del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 30.9.2009 del calc.MARZOLLA GIANLUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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