COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CALCIO A CINQUE – Serie C 2 86 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REGIUM 99 avverso ammenda € 500 per espressioni di discriminazione razziale delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 dell’11.12.2008 gara REGIUM 99 – SIMEC EAGLES del 6.12.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 14/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CALCIO A CINQUE – Serie C 2
86 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REGIUM 99
avverso ammenda € 500 per espressioni di discriminazione razziale
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 dell’11.12.2008
gara REGIUM 99 – SIMEC EAGLES del 6.12.2009
L’A.S.REGIUM 99, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento
sostenendo che, dopo la segnatura di una rete da parte della Simec Eagles, un giocatore di detta compagine rivolgeva al
pubblico gesti osceni, che l’arbitro, forse perché intento a registrare la marcatura, non rilevava. Tutti i sostenitori
dell’A.S.REGIUM 99 presenti hanno apostrofato il calciatore, ma non hanno in alcun modo inveito nei suoi confronti con
offese discriminatorie e razziste. Un eventuale frase di tale contenuto potrebbe essere stata proferita da uno dei pochi
sostenitori neutrali e presenti in un diverso settore della tribuna, più lontano rispetto al campo di gioco. Comunque gli
addetti alla forza pubblica sostitutiva ristabilivano la calma sugli spalti in brevissimo tempo, permettendo la regolare
prosecuzione della partita. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che dal referto di gara si rileva che, dopo la segnatura di una rete da parte della
Simec Eagles, due sostenitori/tifosi dell’A.S.REGIUM 99, oltrepassata di alcuni passi la linea laterale del campo, nei
pressi delle tribune, indirizzavano al giocatore, di colore, autore della rete espressioni di discriminazione razziale ed
offensive, venendo, comunque, immediatamente allontanati dall’allenatore dell’A.S.REGIUM 99, per cui la gara aveva
regolare svolgimento, circostanza confermata in questa sede dall’arbitro;
- ritenuto che, in relazione al fattivo e determinante intervento dell’allenatore dell’A.S.REGIUM 99,
possano trovare applicazione le attenuanti previste dall’art.13, comma 2, del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di ridurre a € 250 l’ammenda a carico dell’A.S.REGIUM 99.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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