COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL. CAVA SAIV avverso squalifica al 31.1.2009 all.BERIO GIUSEPPE e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 26 del 7.1.2009 gara CAVA SAIV – PREDAPPIO del 6.12.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°27 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL. CAVA SAIV avverso squalifica al 31.1.2009 all.BERIO GIUSEPPE e ammenda € 50 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 26 del 7.1.2009 gara CAVA SAIV – PREDAPPIO del 6.12.2008 Il reclamo dell’ A.S.POL. CAVA SAIV, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi del comma 3 lettere b) e d) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”, così come i provvedimenti pecuniari non superiori a € 50). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S. POL. CAVA SAIV e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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