COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 90 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS CAMPOSANTO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 21.1.2009 gara VIRTUS CAMPOSANTO – POSSIDIESE del 17.12.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 90 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS CAMPOSANTO avverso perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 27 del 21.1.2009 gara VIRTUS CAMPOSANTO – POSSIDIESE del 17.12.2008 L’A.C.VIRTUS CAMPOSANTO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che : 1) “l’impianto è di proprietà dell’Amministrazione comunale. Suo ed esclusivo è il compito relativo ad ogni intervento di verifica tecnica, di manutenzione ordinaria e straordinaria”; 2) “il guasto alle linee dell’illuminazione era del tutto imprevedibile, visto che l’intero impianto era stato oggetto di una accurata verifica tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Camposanto”; 3) “la causa del guasto è riconducibile unicamente alle abbondanti piogge che hanno preceduto la gara in oggetto, con allagamento per infiltrazione da sottosuolo delle linee sotterranee di alimentazione elettrica. Allagamento per nulla prevedibile e soprattutto per nulla evitabile”; 4) l’impianto di illuminazione era stato debitamente sottoposto a prova di regolare funzionamento nel pomeriggio e acceso totalmente, è rimasto perfettamente funzionante dalle 19 alle 20,50 circa; 5) “il pronto intervento del tecnico già qualche minuto dopo il guasto testimonia l’assoluta volontà da parte della società di provvedere in tempo reale al ripristino dell’impianto e solo la grave e diffusa entità del danno subito dalle linee di alimentazione ha impedito la regolare ripresa del funzionamento dell’impianto e con esso della gara”. Allega tre dichiarazioni del Comune di Camposanto in cui è detto, fra l’altro, che in data 12.1.2009 la Giunta Comunale ha autorizzato l’urgente sostituzione delle linee elettriche di alimentazione del campo sportivo , essendo stata accertata la cortocircuitazione delle linee sotterranee di alimentazione dell’impianto. Chiede l’annullamento del provvedimento con relativa riproposizione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dagli atti ufficiali si rileva : 1) che l’incontro è stato interrotto al 22° minuto del primo tempo (quando il risultato era VIRTUS CAMPOSANTO 1 – POSSIDIESE 0), per mancata illuminazione del campo per spegnimento delle 4 torri di illuminazione, mentre l’illuminazione perdurava all’interno degli spogliatoi e nelle vie adiacenti; 2) che l’arbitro interessava la società ospitante perché provvedesse a risolvere il guasto e che, dopo vari tentativi, la società dichiarava che l’illuminazione non sarebbe potuta arrivare; - ritenuto che la fattispecie in esame non può essere inquadrata in quella di cui all’art.17, comma 1, del C.G.S., ma deve invece essere ricondotta in quella di cui al comma 4 dello stesso articolo in quanto il guasto occorso all’impianto di illuminazione è un fatto che, per sua natura, non è valutabile con criteri esclusivamente tecnici; - ritenuto altresì che il comma 4 del predetto articolo conferisce all’Organo di giustizia sportiva la possibilità di determinarsi in merito a tre soluzioni, ivi descritte ai punti a), b) e c), e che, a tal proposito, nel caso in esame l’impianto di illuminazione è risultato perfettamente funzionante fino al 22 minuto dell’incontro e che il Comune di Camposanto, proprietario dell’impianto, ha dichiarato di non aver accertato alcuna anomalia dell’impianto stesso nei preventivi controlli effettuati, addirittura fino a due giorni prima della gara; - preso atto che la C.A.F., in una delle decisioni citate dal G.S. (C.U. n. 33 del 16.5.2002) nel giudicare un caso analogo dichiara che : 1) “ogni società è responsabile della gestione e praticabilità dello stadio, indipendentemente da eventuali tipi di proprietà di terzi”; 2) “come il caso fortuito postuli l’assenza di ogni responsabilità, a titolo di dolo e anche a titolo di colpa, di chi la invoca; 3) “era onere dell’A.S…..dimostrare di aver diligentemente controllato l’impianto elettrico prima della gara e di provare quale fosse la causa del guasto e che essa non era rapportabile a sua colpa”; - valutato che, alla luce di quanto sopra premesso, ritiene che, tra le ipotesi previste dalla norma, quella che meglio si attaglia al caso in esame, nel quale non ravvisa ne colpa ne, in alcun modo, dolo dell’istante, sia quella prevista dalla lettera c) della norma già citata, d e l i b e r a - in riforma della decisione assunta in primo grado, di ordinare la ripetizione della gara, mandando alla Presidenza del C.R.E.R. per la sua riprogrammazione. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it