COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 91 RECLAMO PROPOSTO DA POL. ENDAS MONTI avverso squalifica per 3 giornate calc.LANDINI ALESSANDRO e al 21.4.2009 dir.add.forza pubbl.TRINCOSSI EMILIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 26 del 22.1.2009 gara ENDAS MONTI – ROMAGNA del 17.1.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 91 RECLAMO PROPOSTO DA POL. ENDAS MONTI avverso squalifica per 3 giornate calc.LANDINI ALESSANDRO e al 21.4.2009 dir.add.forza pubbl.TRINCOSSI EMILIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 26 del 22.1.2009 gara ENDAS MONTI – ROMAGNA del 17.1.2009 La POL. ENDAS MONTI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc.LANDINI, all’interno del campo di gioco, parlando con l’arbitro osservava che “doveva esserci maggiore rispetto fra tutti i partecipanti al gioco, inoltre chiedeva le motivazioni del perchè di alcuni battibecchi con alcuni giocatori e di rispondere alle frasi che sopraggiungevano dalla tribuna. Si sono stretti la mano ed il calciatore ha aggiunto, con garbo, che sperava di non vederlo più ad arbitrare; 2) il dir.TRINCOSSI si è arrabbiato per un fallo ripetuto da un giocatore della squadra avversaria, ed è stato allontanato. Esclude che lo stesso abbia detto che si sarebbe rivolto ai giornali ed al termine della gara, quando l’arbitro era nello spogliatoio, parlando con alcuni dirigenti ha detto che era la prima volta che gli capitava di essere allontanato. L’arbitro usciva dallo spogliatoio e chiedeva al dir.TRINCOSSI “perché avesse una espressione triste”. Il dir.TRINCOSSI rispondeva senza offendere in alcun modo l’arbitro. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc.LANDINI , al termine della gara, gli rivolgeva espressioni ironiche ed irriguardose e, dopo la comunicazione del provvedimento disciplinare della espulsione, reiterava le esternazioni, aggiungendo anche un epiteto offensivo e scurrile; 2) il dir.TRINCOSSI, allontanato per aver rivolto all’arbitro frasi irriguardose ed offensive, rivolgeva allo stesso minacce di rivolgersi alla stampa e di adoperarsi per farlo smettere di arbitrare, con aggiunta di frase offensiva e scurrile; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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