COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 92 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI avverso squalifica all’8.4.2009 all.RICEPUTI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 24 dell’8.1.2009 gara S.PIETRO IN VINCOLI – DEL DUCA del 20.12.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
92 RECLAMO PROPOSTO DA U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI
avverso squalifica all’8.4.2009 all.RICEPUTI MATTEO
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 24 dell’8.1.2009
gara S.PIETRO IN VINCOLI – DEL DUCA del 20.12.2008
Il ricorso dell’U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’U.S. SAN PIETRO IN VINCOLI e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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