COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO BERTONI 93 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL. AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc.RAVAIOLI DAVIDE e per 4 giornate calc.PIRINI GIUSEPPE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 27 del 14.1.2009 gara POL. AURORA – PONTE ABBADESSE del 10.1.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 04/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale TORNEO BERTONI 93 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL. AURORA avverso squalifica per 3 giornate calc.RAVAIOLI DAVIDE e per 4 giornate calc.PIRINI GIUSEPPE delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 27 del 14.1.2009 gara POL. AURORA – PONTE ABBADESSE del 10.1.2009 Il ricorso dell’A.S.POL. AURORA non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.POL. AURORA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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