COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 99 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BLUE’N GREEN avverso squalifica per 4 giornate calc. BONANNI MARCELLO delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009 gara RAVEGNANA – BLUE’N GREEN del 31.1.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
99 RECLAMO PROPOSTO DA F.C.BLUE’N GREEN
avverso squalifica per 4 giornate calc. BONANNI MARCELLO
delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009
gara RAVEGNANA – BLUE’N GREEN del 31.1.2009
Il F.C.BLUE’N GREEN ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo, dianzi tutto che nel referto consegnatogli dall’arbitro il calc.BONANNI risulta espulso, mentre sul C.U. risulta ammonito. Infatti il calc.BONANNI è stato ammonito sul campo per un fallo di gioco, disinteressandosi della rissa finale, preferendo andare dall’arbitro per protestare con toni accesi per la sospensione della gara. ”Se questo vuol dire partecipare alla rissa, allora ben venga la squalifica così pesante”. L’arbitro, poi, sarebbe andato in confusione non comunicando a nessuno i provvedimenti presi dopo la rissa. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di avere identificato il calc.BONANNI, capitano del F.C.Blue’n Green, fra le persone ( sostenitori della sua squadra e giocatori avversari) che partecipavano, con energiche spinte ed insulti di ogni genere, alla rissa originata dal comportamento di un giocatore dell’A.D.Ravegnana e protrattasi per circa 2 minuti,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. BONANNI MARCELLO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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