COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 100 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. RAVEGNANA avverso squalifica per 4 giornate calc.CANNAVALE SALVATORE, LOMBARDI CLAUDIO, MILITELLO SALVATORE e SAVINI MASSIMO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009 gara RAVEGNANA – BLUE’N GREEN del 31.1.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 100 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. RAVEGNANA avverso squalifica per 4 giornate calc.CANNAVALE SALVATORE, LOMBARDI CLAUDIO, MILITELLO SALVATORE e SAVINI MASSIMO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009 gara RAVEGNANA – BLUE’N GREEN del 31.1.2009 L’A.D.RAVEGNANA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti contestando che la sospensione della gara sia stata attribuita alla espulsione di 5 suoi giocatori, poiché al momento dell’interruzione era stato espulso il calc.GIULIANI insieme ad un giocatore avversario. Questi “offendeva in modo vistoso il GIULIANI che, impossessatosi di una catena che chiudeva un cancello, l’agitava in direzione dell’avversario, al quale urlava di smetterla di insultarlo, in caso contrario sarebbe passato a vie di fatto. Il direttore di gara sentendo perfettamente quanto stava accadendo, decideva di sospendere l’incontro al quale non seguiva nessuna rissa. I giocatori delle due squadre, seppure contrariati, uscivano regolarmente dal terreno di gioco”. Nei pressi degli spogliatoi, il calc.CANNAVALE chiedeva ad un giocatore avversario ragione del comportamento in campo (gli aveva sputato in viso). L’avversario rispondeva con parole gravemente offensive ed il CANNAVALE cercava di colpirlo con un pugno, cosa che non avveniva per l’intervento di alcune persone. L’accaduto dovrebbe essere stato notato dall’arbitro, che si trovava sulla porta del suo spogliatoio. “Tutti gli altri giocatori della Ravegnana, compresi quelli accusati di aver partecipato ad una rissa, erano normalmente rientrati negli spogliatoi”. Fa notare che l’arbitro non ha esibito agli atleti alcun cartellino a conferma dell’espulsione, non ha comunicato nulla ai dirigente della Ravegnana, né ha indicato le espulsioni nelle distinta di competenza della società, consegnata a fine gara. Chiede l’annullamento delle squalifiche e della perdita della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato, ribadendone il contenuto, il referto originario dal quale si rileva che : 1) al 29° del II^ tempo venivano espulsi il calc.GIULIANI, capitano dell’A.D.Ravegnana, per insulti rivolti ad un avversario, che pure veniva espulso per avere reagito ugualmente con insulti; 2) nell’avviarsi verso il recinto spogliatoi, il calc.GIULIANI raccattava una catena, che avrebbe dovuto tenere chiuso un cancello, e facendola roteare in alto urlava frasi di minaccia, anche estrema, all’indirizzo dell’avversario, che si allontanava; 3) i giocatori di entrambe le squadre correvano nello spiazzo antistante gli spogliatoi; 4) sette sostenitori del F.C.Blue’n Green, entravano indebitamente nello spiazzo da un cancello incautamente lasciato aperto, indirizzandosi verso il calc.GIULIANI per cercare di disarmarlo; 5) a questo punto nasceva una rissa generale – con energiche spinte ed insulti di ogni genere - fra i presenti nello spiazzo antistante gli spogliatoi, rissa che si protraeva per circa 2 minuti e nella quale l’arbitro riusciva ad identificare, come attivi partecipanti i calc.CANNAVALE, LOMBARDO, MILITELLO e SAVINI dell’A.D.Ravegnana ed un giocatore del F.C.Blue’n Green; 6) poiché l’arbitro avrebbe dovuto espellere i 4 calciatori dell’A.D.Ravegnana, per cui, per detta compagine sarebbe venuto a mancare il numero minimo di giocatori per proseguire eventualmente la gara (un quinto giocatore, il GIULIANI era già stato espulso), l’arbitro decretò per tale motivo la sospensione dell’incontro; - rilevato che, per i motivi sopra esposti, il Giudice Sportivo ha decretato, fra l’altro, la punizione sportiva per 0 – 3 a carico dell’A.D.RAVEGNANA; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate dei calciatori CANNAVALE SALVATORE, LOMBARDO CLAUDIO, MILITELLO SALVATORE e SAVINI MASSIMO nonché la perdita per 0 – 3 a carico dell’A.D.RAVEGNANA della gara RAVEGNANA – BLUE’N GREEN del 31.1.2009. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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