COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 101 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. RAVEGNANA avverso squalifica al 5.1.2010 calc.GIULIANI WILMER delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009 gara RAVEGNANA – BLUE’N GREEN del 31.1.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 101 RECLAMO PROPOSTO DA A.D. RAVEGNANA avverso squalifica al 5.1.2010 calc.GIULIANI WILMER delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009 gara RAVEGNANA – BLUE’N GREEN del 31.1.2009 L’A.D.RAVEGNANA, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.GIULIANI, espulso per comportamento offensivo insieme ad un avversario “ fuori dal campo reperiva una catena che chiudeva un cancello, agitandola in direzione dell’avversario, in risposta ai gravi insulti che lo stesso aveva rivolto al GIULIANI. L’esibizione (se così si può chiamare) del GIULIANI si fermava qui, grazie al pronto intervento dei dirigenti delle due squadre, che impedivano anche ad alcuni tifosi del Blue’n Green, che nel frattempo erano entrati nel recinto di competenza degli spogliatoi, approfittando di un cancello non chiuso a dovere dai dirigenti della società Ravegnana, di passare a vie di fatto. Pur rilevando il deplorevole comportamento tenuto dal nostro tesserato GIULIANI, si ritiene però che gli possano essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione dei gravi insulti ricevuti dal giocatore avversario ed anche in considerazione che nessuna rissa è avvenuta tra le parti” e chiede una riduzione della squalifica. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato il gravissimo ed inqualificabile comportamento messo in atto dal calc.GIULIANI; - richiamandosi a quanto esposto nelle decisione che precede e tenuto conto che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 5.1.2010 del calc.GIULIANI WILMER. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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