COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 102 RECLAMO PROPOSTO DA A.P. PONTEVECCHIO CALCIO avverso inibizione al 5.3.2009 ass.COSTA GIROLAMO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2009 gara BONONIA – PONTEVECCHIO del 31.1.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°31 del 18/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES
102 RECLAMO PROPOSTO DA A.P. PONTEVECCHIO CALCIO
avverso inibizione al 5.3.2009 ass.COSTA GIROLAMO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 30 del 5.2.2009
gara BONONIA – PONTEVECCHIO del 31.1.2009
il ricorso dell’A.P. PONTEVECCHIO CALCIO non può essere preso in esame in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.P. PONTEVECCHIO CALCIO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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