COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 105 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.DIEGARO avverso squalifica al 5.6.2009 all.NARDI DOMENICO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009 gara DIEGARO – TORRE DISMANO dell’1.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°32 del 25/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 105 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.DIEGARO avverso squalifica al 5.6.2009 all.NARDI DOMENICO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 28 del 5.2.2009 gara DIEGARO – TORRE DISMANO dell’1.2.2009 Il ricorso dell’A.S.DIEGARO non può essere preso in esame in quanto inoltrato oltre i termini previsti dall’art.46 comma 4 del C.G.S.(“I ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla C.D. entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.DIEGARO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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