COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 108 RECLAMO PROPOSTO DA POL. LENTIGIONE avverso squalifica per 5 giornate calc.CARLINI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 18.2.2009 gara FIDENTINA – LENTIGIONE dell’11.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PROMOZIONE 108 RECLAMO PROPOSTO DA POL. LENTIGIONE avverso squalifica per 5 giornate calc.CARLINI FABIO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 18.2.2009 gara FIDENTINA – LENTIGIONE dell’11.2.2009 La POL.LENTIGIONE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.CARLINI “una volta preso atto della espulsione, ma soprattutto resosi conto della maldestra forma di protesta effettuata, prendeva la via dello spogliatoio autonomamente, senza reiterare in proteste e tanto meno in offese al direttore di gara; pertanto, pur condannando il deplorevole episodio, chiediamo una riduzione della sanzione”. Chiede anche che venga sentito il calciatore. La Commissione, - premesso che non viene sentito il calc.CARLINI in quanto il ricorso non è stato da lui personalmente presentato; - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, al termine della gara, il calc.CARLINI, lo spingeva lievemente alle spalle, rivolgendogli nel contempo una frase offensiva; - ritenuto che il comportamento del calc.CARLINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a la squalifica del calc. CARLINI FABIO a 4 giornate di gara. Nulla dispone per la tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it