COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 109 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.S. SAN NICOLO’ avverso squalifica per 3 giornate calc. DELLA ROSSA RICCARDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 18.2.2009 gara S.LAZZARO – S.NICOLO’ del 16.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA 109 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.S. SAN NICOLO’ avverso squalifica per 3 giornate calc. DELLA ROSSA RICCARDO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 18.2.2009 gara S.LAZZARO – S.NICOLO’ del 16.2.2009 L’A.C.S. SAN NICOLO’ ricorre avverso il sopra indicato provvedimento escludendo qualsivoglia condotta violenta da parte del calc.DELLA ROSSA. Allegando una dichiarazione di un calciatore dell’A.C.S. San Lazzaro, chiede l’annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a gara terminata, il calc.DELLA ROSSA veniva a diverbio con un giocatore avversario, con il quale scambiava “spintoni” e frasi minacciose, ed avviandosi verso gli spogliatoi colpiva con una violenta “manata” un altro giocatore avversario, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.DELLA ROSSA RICCARDO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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