COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 110 RECLAMO PROPOSTO DA PRO LOCO REDA avverso squalifica per 3 giornate calc. FABBRI ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 19.2.2009 gara PRO LOCO REDA – MORDANO del 14.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 110 RECLAMO PROPOSTO DA PRO LOCO REDA avverso squalifica per 3 giornate calc. FABBRI ANTONIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 30 del 19.2.2009 gara PRO LOCO REDA – MORDANO del 14.2.2009 La società PRO LOCO REDA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. FABBRI “sostituito per infortunio verso la fine del primo tempo, veniva espulso mentre si allontanava dal terreno di gioco. Presumiamo che il direttore di gara possa aver erroneamente addossato all’atleta affermazioni da egli non proferite. Neghiamo che FABBRI abbia tenuto un comportamento offensivo verso il direttore di gara o verso avversari, in quanto preso dalle sgradite condizioni fisiche per l’infortunio riportato”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro ha integralmente confermato il referto originario, ribadendo che il calc.FABBRI, lasciando il campo, dopo essere stato sostituito, passandogli accanto gli rivolgeva una frase offensiva e scurrile, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.FABBRI ANTONIO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it