COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 113 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FRATTA TERME avverso squalifica per 3 giornate calc. VIROLI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 34 del 4.3.2009 gara PIANTA – FRATTA TERME dell’1.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 113 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FRATTA TERME avverso squalifica per 3 giornate calc. VIROLI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 34 del 4.3.2009 gara PIANTA – FRATTA TERME dell’1.3.2009 L’A.C. FRATTA TERME ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e, pur riconoscendo la gravità dell’accaduto, fa presente che il calc.VIROLI, accortosi di quanto da lui commesso, uscendo dal campo di gioco si è immediatamente scusato con il giocatore avversario, stringendogli la mano e immediatamente ha abbandonato il terreno di gioco senza alcuna protesta. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che il calc. VIROLI, veniva espulso perché, dopo aver subito un fallo, reagiva spingendo con forza a mano aperta il volto del giocatore avversario comportatosi irregolarmente, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.VIROLI FEDERICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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