COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 114 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. FULGOR FIORENZUOLA avverso squalifica al 19.4.2009 calc. PASTORELLI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 35 del 25.2.2009 gara FULGOR FIORENZUOLA – ALSENESE del 22.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 114 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. FULGOR FIORENZUOLA avverso squalifica al 19.4.2009 calc. PASTORELLI STEFANO delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 35 del 25.2.2009 gara FULGOR FIORENZUOLA – ALSENESE del 22.2.2009 L’A.S. FULGOR FIORENZUOLA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.PASTORELLI, “a seguito del provvedimento disciplinare, si allontanava dall’arbitro, protestando l’ingiusta espulsione, ma abbandonando il terreno di gioco, e lasciando l’area riservata ai giocatori ed all’arbitro al di fuori dal campo di gioco, cosicché non veniva più in contatto con l’arbitro stesso a fine incontro. Pertanto se i fatti ascritti al calc.PASTORELLI si sono verificati, gli stessi non sono riferibili al predetto in quanto fisicamente non più ivi presente”. Chiede l’annullamento della sanzione o, quantomeno, una sua riduzione. La Commissione, visti gli atti ufficiali; preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.PASTORELLI, espulso per avergli rivolto espressioni offensive e scurrili, dopo la notifica del provvedimento, reiterava le esternazioni, aggiungendo minacce; lo stesso al termine dell’incontro, mentre l’arbitro lasciava il terreno di gioco gli indirizzava ancora offese, ripetendo il comportamento quando l’arbitro stava raggiungendo lo spogliatoio, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 19.4.2009 del calc.PASTORELLI STEFANO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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