COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 116 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIAROLESE avverso squalifica per 3 giornate calc. FABBRI ROBERTO, GALLI LUCA e ZANNI LUCA, al 31.12.2010 calc.CANTONI MICHELE e ammenda € 500 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 35 del 25.2.2009 gara VIAROLESE – CAORSO del 19.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 116 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIAROLESE avverso squalifica per 3 giornate calc. FABBRI ROBERTO, GALLI LUCA e ZANNI LUCA, al 31.12.2010 calc.CANTONI MICHELE e ammenda € 500 delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 35 del 25.2.2009 gara VIAROLESE – CAORSO del 19.2.2009 Il ricorso dell’A.S.VIAROLESE, della quale è stato sentito un dirigente, non può essere preso in esame in quanto sottoscritto da persona inibita ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) (Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro). La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso dell0’A.S.VIAROLESE e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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