COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 117 RECLAMO PROPOSTO DA POL. VADO avverso squalifica al 12.3.2009 all.GHERARDI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 33 del 26.2.2009 gara POL. VADO – TREBBO del 22.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 117 RECLAMO PROPOSTO DA POL. VADO avverso squalifica al 12.3.2009 all.GHERARDI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 33 del 26.2.2009 gara POL. VADO – TREBBO del 22.2.2009 il ricorso della POL. VADO non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile, ai sensi del comma 3 lettera b) dell’art.45 del C.G.S. (“Non sono impugnabili, in alcuna sede, i provvedimenti disciplinari per dirigenti ovvero per tecnici o massaggiatori squalificati sino ad 1 mese”). Conseguentemente, la Commissione dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla POL. VADO e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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