COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 118 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. OLUBRA avverso squalifica al 31.10.2009 calc. MARINI DAVIDE, al 31.12.2010 calc. CANEVARI NICHOLAS e inibizione al 30.6.2010 dir. ROSSETTI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 34 del 18.2.2009 gara MORTIZZA – OLUBRA del 12.2.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA
118 RECLAMO PROPOSTO DA S.S. OLUBRA
avverso squalifica al 31.10.2009 calc. MARINI DAVIDE, al 31.12.2010 calc. CANEVARI NICHOLAS e
inibizione al 30.6.2010 dir. ROSSETTI ANDREA
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 34 del 18.2.2009
gara MORTIZZA – OLUBRA del 12.2.2009
Il presente ricorso non può essere preso in esame perché sottoscritto da persona che, dalla documentazione in atti, non
risulta avere la rappresentanza sociale della Società od essere stato a ciò delegato. La Commissione, pertanto, dichiara
inammissibile il ricorso della S.S.OLUBRA e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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