COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 123 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LEONARDO avverso squalifica per 5 giornate calc. FERRINI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 34 del 4.3.2009 gara S.COLOMBANO – S.LEONARDO dell’1.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
123 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LEONARDO
avverso squalifica per 5 giornate calc. FERRINI ROBERTO
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 34 del 4.3.2009
gara S.COLOMBANO – S.LEONARDO dell’1.3.2009
L’A.S. SAN LEONARDO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che dopo un fallo su un proprio giocatore, l’arbitro provvedeva ad espellere il calciatore dell’A.S. S.Colombano e si accendeva un tafferuglio. “Il calc.FERRINI accorre per sedare gli animi e in maniera decisa allontana un avversario per toglierlo dalla situazione che si era venuta a creare”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha precisato che, mentre egli si accingeva ad espellere un giocatore dell’A.S.S.Colombano, il calc.FERRINI prendeva per il collo detto calciatore avversario, venendo poi allontanato da compagni, aggiungendo anche che il giocatore dell’A.S.S.Colombano non accennava ad alcuna reazione;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc.FERRINI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre a 4 giornate di gara la squalifica del calc. FERRINI ROBERTO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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