COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 124 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL.ROTEGLIA avverso squalifica per 4 giornate calc. MARINI LUIGI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 33 del 25.2.2009 gara SABBIONESE – ROTEGLIA del 22.2.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 124 RECLAMO PROPOSTO DA A.S. POL.ROTEGLIA avverso squalifica per 4 giornate calc. MARINI LUIGI FILIPPO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 33 del 25.2.2009 gara SABBIONESE – ROTEGLIA del 22.2.2009 L’A.S. POL.ROTEGLIA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento segnalando che “Fin da subito il calc.MARINI ha fatto presente all’arbitro l’assoluta non volontarietà del gesto, dipeso invece dalla troppa foga nel parlare. Nemmeno il giocatore avversario a cui lo sputo sarebbe stato diretto ha contestato il gesto, indicando quindi la comprensione della non volontarietà dell’atto”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha ribadito di avere espulso il calc.MARINI perché, a gioco fermo, da una distanza di non più di 30 centimetri, aveva sputato verso un giocatore avversario, colpendolo al viso, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 4 giornate del calc. MARINI LUIGI FILIPPO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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