COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 125 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.SAN FAUSTINO ROSSELLI avverso squalifica per 4 giornate calc.PRAMPOLINI GIORGIO, per 5 giornate calc. ANNIGONI ALESSANDRO, inibizione al 22.4.2009 dir.acc.uff.ALBERICCI ALESSANDRO e ammenda di € 100 delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 33 del 5.3.2009 gara S.MARINESE – S.FAUSTINO ROSSELLI dell’1.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 125 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.SAN FAUSTINO ROSSELLI avverso squalifica per 4 giornate calc.PRAMPOLINI GIORGIO, per 5 giornate calc. ANNIGONI ALESSANDRO, inibizione al 22.4.2009 dir.acc.uff.ALBERICCI ALESSANDRO e ammenda di € 100 delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 33 del 5.3.2009 gara S.MARINESE – S.FAUSTINO ROSSELLI dell’1.3.2009 Il G.S. SAN FAUSTINO ROSSELLI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) in occasione di una decisione arbitrale, ritenuta errata, il dir.acc.uff.ALBERICCI si rivolgeva all’arbitro, chiedendo l’ammonizione di un giocatore avversario. L’arbitro “si avvicinava alla panchina ridendo e turandosi una narice con le dita, lanciava uno scarcaglio dal naso nella direzione del’interlocutore, dopodichè, correndo a ritroso, si allontanava verso il centro del campo ridendo in faccia al dirigente. Il dirigente non veniva colpito dal rifiuto organico, ma invece dal gesto,a dir poco vergognoso”. Finita la gara il dir.ALBERICCI diceva all’arbitro che era un maleducato, senza alcuna minaccia; 2) il calc.PRAMPOLINI, seduto in panchina, dopo aver visto il gesto, si è alzato ed ha detto all’arbitro che era un maleducato sputando alla gente e veniva espulso; 3) il calc.ANNIGONI, al momento dell’accaduto era già nello spogliatoio sotto la doccia e le numerose voci di dissenso verso l’arbitro non sono imputabili al solo calc.ANNIGONI. “Questa la mera esposizione dei fatti”. La Commissione, - premesso che risultando il ricorso sottoscritto dal sig.ALBERICCI, inibito ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. h) (Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro), l’esame deve limitarsi unicamente al provvedimento disciplinare riguardante lo stesso, mentre la parte relativa agli altri provvedimenti impugnati viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, nel precisare che nell’episodio riferito dalla ricorrente, non si è mai avvicinato al dir.ALBERICCI a meno di 7/8 metri, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) al termine dell’incontro il dir. ALBERICCI, dalla panchina correva verso l’arbitro, indirizzandogli frasi offensive e gravemente minacciose, mentre alcuni giocatori e l’addettio al servizio sostitutivo della forza pubblica cercavano di trattenerlo; 2) l’arbitro raggiungeva lo spogliatoio, chiudendo la porta a chiave; 3) appena entrato, sentiva dei colpi violenti alla porta dello spogliatoio, porta che veniva scardinata, ed a porta aperta vedeva sulla soglia un calciatore del G.S.San Faustino ed il dir.ALBERICCI che, cercavano di liberarsi dalla stretta di alcune persone che li trattenevano, mentre il predetto dirigente reiterava le offese e le minacce; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 22.4.2009 del dir.acc.uff.ALBERICCI ALESSANDO, fermi tutti gli altri provvedimenti impugnati. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it