COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 120 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. POMPILI DANIELE, Presidente A.C. VIRTUS SAN MAURO A MARE, BERTAZZONI MASSIMO, Presidente S.C.R.RIESE, ZAGATTI GIUSEPPE, Presidente S.S.D.ROESE, ANTINORI BARBARA, Presidente A.S.D. S.ANTONIO, URBINATI NINO, Presidente A.S.D.SANTA GIUSTINA e A.C. VIRTUS SAN MAURO A MARE – camp. di Promozione, e S.C.R.RIESE, S.S.D.ROESE, A.S.D. S.ANTONIO, A.S.D.SANTA GIUSTINA – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 120 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. POMPILI DANIELE, Presidente A.C. VIRTUS SAN MAURO A MARE, BERTAZZONI MASSIMO, Presidente S.C.R.RIESE, ZAGATTI GIUSEPPE, Presidente S.S.D.ROESE, ANTINORI BARBARA, Presidente A.S.D. S.ANTONIO, URBINATI NINO, Presidente A.S.D.SANTA GIUSTINA e A.C. VIRTUS SAN MAURO A MARE – camp. di Promozione, e S.C.R.RIESE, S.S.D.ROESE, A.S.D. S.ANTONIO, A.S.D.SANTA GIUSTINA - camp. I^ categoria Con nota 3.2.2009 rep.n. 4246/1464 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art.32 comma 4 del C.G.S. le parti sopra indicate, perché rispondano : - i sigg.POMPILI DANIELE, BERTAZZONI MASSIMO, ZAGATTI GIUSEPPE, ANTINORI BARBARA e URBINATI NINO, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A3 – lett. f) e A4 - lett. f), per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18, nella stagione sportiva 2007/2008; - le società A.C. VIRTUS S.MAURO A MARE, A.C.R. RIESE, S.S.D. ROESE, A.S.D. S.ANTONIO e A.S.D. SANTA GIUSTINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.C.R.RIESE, la S.S.R.ROESE e l’A.S.D. SANTA GIUSTINA hanno fatto pernire memorie difensive. L’A.C.R. RIESE mette in evidenza la propria realtà, che “è quella di un comune di circa 5.000 abitanti, confinante con bacini enormi come quelli di Carpi(75.000) e Correggio (25.000), che inevitabilmente ci sottraggono ragazzi proprio nelle fasce incriminate. Nonostante questo noi abbiamo tutta la scuola calcio (con circa 80 bambini)”. La S.S.D. ROESE espone che “a causa delle poche unità di giovani non ha iscritto squadra all’attività del S.G.S., che in questo comune è bassa la natalità (2-3 nascite all’anno) e che i pochi giovani che intendono intraprendere lo sport del calcio sono indirizzati verso altra società viciniore, a frequentare squadre in base all’età” e chiede “che sia presa in considerazione la possibilità di archiviare la posizione di questa Società in merito al pagamento d’eventuale sanzione”. L’A.S.D. SANTA GIUSTINA fa presente che la località “è frazione del Comune di Rimini con circa 2.500 anime e si trova ai confini con il comune di S.Arcangelo di Romagna e le frazioni di S.Vito e S.Ermete e di conseguenza in una posizione di difficoltà nel recepire giovani da avviare all’attività calcistica”. Il rappresentante della Procura Federale, avv.MARCO STEFANINI, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A 3 – lett. f) e A 4 – lett. f), con la inibizione per giorni 15 dei sigg. POMPILI DANIELE, BERTAZZONI MASSIMO, ZAGATTI GIUSEPPE, ANTINORI BARBARA e URBINATI NINO, con conseguente responsabilità diretta a carico dell’ A.C. VIRTUS S.MAURO A MARE, dell’A.C.R. RIESE, della S.S.D. ROESE, dell’A.S.D. S.ANTONIO e dell’A.S.D. SANTA GIUSTINA, ai sensi dell’art. 4. comma 1, del C.G.S., con l’ammenda di € 2.000 per l’A.C. VIRTUS SAN MAURO A MARE e di € 500 per l’A.C.R. RIESE, la S.S.D. ROESE, l’A.S.D. S.ANTONIO e l’A.S.D. SANTA GIUSTINA,. La Commissione, - letto il deferimento; - lette le memorie depositate dalla dalla S.C.RIESE, dalla S.S.ROESE e dall’A.S.SANTA GIUSTINA; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto daI sigg. POMPILI DANIELE, BERTAZZONI MASSIMO, ZAGATTI GIUSEPPE, ANTINORI BARBARA e URBINATI NINO, integri la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A 3 – lett. f) e A 4 – lett. f, con conseguente responsabilità diretta dell’ A.C. VIRTUS S.MAURO A MARE, dell’A.C.R. RIESE, della S.S.D. ROESE, dell’A.S.D. S.ANTONIO e dell’A.S.D. SANTA GIUSTINA , ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; - visti gli artt. 18, 19 del C.G.S.; - ritenute congrue le sanzioni proposte dal rappresentante della Procura Federale; d e l i b e r a - di infliggere : ai sigg. POMPILI DANIELE, BERTAZZONI MASSIMO, ZAGATTI GIUSEPPE, ANTINORI BARBARA e URBINATI NINO la inibizione per giorni 15, alla società A.C. VIRTUS S.MAURO A MARE l’ammenda di € 2.000 ed alle società A.C.R. RIESE, S.S.D. ROESE, A.S.D. S.ANTONIO e A.S.D. SANTA GIUSTINA l’ammenda di € 500.
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