COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA SOCIETA’ SPORTIVA BAGNESE avverso squalifica per 4 giornate calc. ZANCHINI FRANCESCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. 34 del 11.03.2009 gara DELFINI RIMINI – SOCIETA’ SPORTIVA BAGNESE del 1.3.2009
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA
RECLAMO PROPOSTO DA SOCIETA’ SPORTIVA BAGNESE
avverso squalifica per 4 giornate calc. ZANCHINI FRANCESCO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U. 34 del 11.03.2009
gara DELFINI RIMINI – SOCIETA’ SPORTIVA BAGNESE del 1.3.2009
La SOCIETA’ SPORTIVA BAGNESE ricorre avverso il provvedimento sopra indicato mettendo in evidenza che la squalifica inflitta al calc. ZANCHINI FRANCESCO risulta eccessiva in quanto il calciatore stesso non ha pronunciato minacce nei confronti del direttore di gara; ed inoltre ha chiesto scusa all’arbitro per le espressioni offensive pronunciare nei suoi confronti. Chiede una riduzione della sanzione inflitta.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il calc. ZANCHINI gli ha indirizzato offese ma non minacce;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc. ZANCHINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, tenuto conto delle precisazioni fornite dall’arbitro,
delibera
di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. ZANCHINI FRANCESCO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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