COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POLISPORTIVA QUARESIMO avverso squalifica per 3 giornate calc. REA CIRO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n.35 del 11.3.2009 gara POLISPORTIVA QUARESIMO – CAVOLA SPLENDOR del 8.3.2009

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POLISPORTIVA QUARESIMO avverso squalifica per 3 giornate calc. REA CIRO delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n.35 del 11.3.2009 gara POLISPORTIVA QUARESIMO – CAVOLA SPLENDOR del 8.3.2009 La A.S.D. POLISPORTIVA QUARESIMO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento mettendo in evidenza che il calc. REA CIRO non si è rivolto al direttore di gara per offenderlo, ma per chiedere semplicemente il motivo dell’ammonizione in quanto subiva un fallo e l’arbitro in vece di assegnare un fallo a favore assegnava un fallo contro, ed ammoniva il REA per simulazione. Chiede la riforma del giudizio di primo grado. La Commissione: - visti gli atti ufficiali; - preso atto che nel referto arbitrale risulta diligentemente indicata la frase offensiva rivolta dal REA al direttore di gara; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, delibera di respingere il ricorso, confermando la squalifica di 3 giornate al calc. REA CIRO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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